Ordinanza n. 741/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione prima), n. 1444, pubblicata il 18 dicembre 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e non ha esaminato nel merito i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica già fissata del 28 maggio 2026 per la decisione sull'appello. Nulla è stato disposto sulle spese della fase cautelare, poiché l'amministrazione appellata non si è costituita.
Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado
Esito
La controversia
La parte privata ha proposto appello contro la sentenza del TAR Puglia n. 1444/2025 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 98 c.p.a. La domanda cautelare è stata successivamente abbandonata con nota depositata il 23 febbraio 2026, in ragione della fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito dell'appello al 28 maggio 2026. Dal testo non emergono i motivi di merito dell'appello né le ragioni per cui il ricorso di primo grado era stato dichiarato improcedibile.
Norme richiamate
Disciplina la domanda cautelare in appello; nel caso concreto la domanda è stata rinunciata prima della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, la base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La rinuncia alla domanda cautelare proposta in appello, se intervenuta prima della decisione, deve essere recepita dal giudice mediante presa d'atto, senza esame dei presupposti cautelari, ferma restando la prosecuzione del giudizio di merito.
- Quando la domanda cautelare in appello viene rinunciata e il merito è già fissato per una prossima udienza pubblica, il giudice può rinviare la causa a tale udienza senza adottare misure cautelari.
- In assenza di costituzione dell'amministrazione appellata, non devono essere poste a suo carico le spese della fase cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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