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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10707/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando implicitamente la decisione di merito nella parte relativa all'affermazione di responsabilità e alla pena già ridotta dalla Corte d'appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena complessivamente a mesi 7 e giorni 10 di reclusione per due reati: violazione del divieto di detenere cellulari imposto nell'ambito di una misura di prevenzione e detenzione/cessione di sostanza stupefacente. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e omessa motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, contestando in particolare il capo A relativo alla violazione del divieto di detenere telefoni cellulari. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, osservando che il giudice di merito aveva motivato in modo puntuale sulle concrete circostanze del fatto, valorizzando i plurimi precedenti per gravi reati, la sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e il fatto che l'imputato fosse stato sorpreso fuori dal territorio consentito alla guida di un automezzo e in possesso di due telefoni cellulari, elementi ritenuti incompatibili con l'assunto difensivo sull'inefficacia del divieto.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    La violazione del divieto imposto dal giudice della prevenzione, nella specie relativo alla detenzione di telefoni cellulari, integra il reato contestato al capo A; la Corte ne ha ritenuto la contestazione già correttamente scrutinata in appello alla luce delle circostanze concrete.

  • art. 73 d.lgs. n. 159/2011

    Norma indicata come capo B nella sentenza di merito, richiamata solo ai fini del quadro complessivo della condanna e della rideterminazione della pena.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando il giudice di merito offre una motivazione puntuale e logicamente coerente sulle circostanze concrete del fatto, la censura per violazione di legge o mancanza di motivazione non può risolversi in una mera prospettazione alternativa dei fatti.
  • La violazione di un divieto legittimamente imposto dal giudice della prevenzione va valutata tenendo conto del contesto fattuale complessivo, inclusi i precedenti dell'interessato, l'ambito territoriale della misura e la disponibilità concreta degli strumenti vietati.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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