Cassazione Penale, Sentenza n. 20882/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 416-bis c.p., sostenendo che l'ordinanza fosse contraddittoria perché richiamava episodi non contestati come reati a carico del ricorrente e che non vi fossero dichiarazioni di collaboratori di giustizia a suo carico; inoltre si evidenziava che, in circa due anni di intercettazioni, il ricorrente aveva pochi contatti limitati a Salvatore Scafidi e Dario Sandrigoli, argomentando così l'insufficienza dei gravi indizi a suo carico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondato il quadro indiziario così come motivato nel provvedimento impugnato: le indagini (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori e servizi di polizia) hanno evidenziato la riorganizzazione dell'associazione di stampo mafioso degli "Scalisidi" e la partecipazione del ricorrente con ruolo dinamico e funzionale. Sono stati richiamati plurimi elementi: a) il 21/05/2022 la pianificazione, con Dario Sangrigoli, di una estorsione contro il gestore di una macelleria dopo verifiche sulla riscossione del pizzo e confronto con Salvatore Scafidi; b) il 04/07/2022 la partecipazione alla riscossione del profitto di un'estorsione insieme a Scafidi e Sangrigoli; c) il 03/05/2022 la brutale percosse, con altri correi, a un debitore usando anche una mazza; d) il 18/05/2022 l'incontro su uno scooter con Sangrigoli in cui Scafidi ha mostrato una pistola 9x21. Dal complesso di tali condotte il Tribunale ha desunto che il ricorrente era a disposizione del gruppo e si occupava di estorsioni e azioni minatorie/repressive. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante l'assenza di riferimenti diretti da parte dei collaboratori di giustizia e il limitato numero di interlocuzioni intercettate con soggetti diversi, nonché ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha disposto l'inoltro degli atti alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
La Corte interpreta la partecipazione all'associazione mafiosa come rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo, con ruolo dinamico e funzionale; non è richiesta una durata minima del vincolo per configurare il reato.
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino (Rv. 231670)
Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino Rv. 231670
Richiamata per definire la nozione di partecipazione: si richiede più di uno 'status' di appartenenza, ossia un ruolo operativo a disposizione dell'organizzazione.
Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, Ermini (Rv. 278471)
Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, Ermini Rv. 278471
Conferma che la durata del vincolo con l'organizzazione non è determinante: la fattispecie può ravvisarsi anche per partecipazioni di breve periodo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. co.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. co.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; indicazione procedurale contenuta nel dispositivo.
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione mafiosa (art. 416-bis) si valuta sulla qualità e funzione del rapporto con l'organizzazione: è decisivo un ruolo dinamico e funzionale, non la mera appartenenza formale.
- Elementi indiziari quali pianificazione e partecipazione ad estorsioni, riscossione di proventi illeciti, violenza collettiva e ostentazione di armi possono costituire, nel loro insieme, gravi indizi di partecipazione anche in assenza di dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
- La scarsità di intercettazioni o la limitazione dei contatti intercettati con altri affiliati non esclude la partecipazione se sono presenti atti concreti che dimostrano collaborazione operativa con il gruppo.
- Per le misure cautelari la soglia richiesta è quella dei "gravi indizi"; il giudice valuta il quadro probatorio nel suo complesso e la coerenza della motivazione del provvedimento impugnato.
- In sede di impugnazione cautelare o in Cassazione, la mera critica quantitativa degli elementi (es. assenza di riferimenti nei collaboratori) è insufficiente se la motivazione del giudice di merito è articolata e fonda la partecipazione su più eventi concreti.
- La durata del vincolo non è elemento decisivo: anche partecipazioni di breve periodo possono integrare il reato, se dimostrano disponibilità e funzione operativa all'interno del sodalizio.
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