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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11009/2026 del 23/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di valida sottoscrizione tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non avendo ravvisato elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto la sua opposizione contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza con cui era stata disposta la sua espulsione ex art. 16 T.U. immigrazione. Il ricorso per cassazione risultava però proposto mediante dichiarazione resa all'Ufficio matricola della Casa di reclusione di Civitavecchia e con atto redatto e sottoscritto dal condannato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha quindi rilevato la violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017, che richiede a pena di inammissibilità la sottoscrizione dell'atto di ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista.

Norme richiamate

  • art. 16 T.U. immigrazione

    richiamato come base del provvedimento di espulsione disposto dal magistrato di sorveglianza

  • art. 613 c.p.p.

    l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    indicata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione tecnica obbligatoria

  • art. 616 c.p.p.

    implicitamente richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è sufficiente.
  • La mancanza della sottoscrizione tecnica prescritta dalla legge determina l'inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo che risulti esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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