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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34879/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 26 maggio 2022 per diversi reati in materia di armi e altro. Con un unico motivo, approfondito in una memoria pervenuta il 9 settembre 2026, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ha contestato che la Corte d’appello non avesse disposto ulteriori acquisizioni; ha inoltre censurato il riconoscimento della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. Il testo non specifica gli ulteriori reati contestati né la pena applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria: la Corte d’appello aveva valorizzato la dichiarazione del teste, che aveva riferito di aver visto l’imputato aprire la saracinesca del negozio, e aveva motivato adeguatamente la responsabilità; la rinnovazione in appello è eccezionale e richiede che l’integrazione sia indispensabile per decidere sulla base del materiale disponibile. Ha ritenuto manifestamente infondata anche la doglianza sulla recidiva, poiché la decisione d’appello aveva richiamato i precedenti penali e la lunga carriera criminale dell’imputato. Le medesime considerazioni, insieme alla gravità dei fatti e all’assenza di elementi positivi, erano state addotte per negare le attenuanti generiche e determinare la pena; la motivazione è stata giudicata logica e rispettosa della proporzionalità, mentre la richiesta di una diversa valutazione della congruità della pena non è consentita in cassazione. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi elementi che escludessero la colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    il giudice dell’appello ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen.

    La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve motivare le proprie scelte nel rispetto del principio di proporzionalità.

  • art. 133 c.p.

    il giudice dell’appello ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen.

    La commisurazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio è sindacabile nei limiti della motivazione e del rispetto della proporzionalità.

Massime di principio

  • La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta quando il giudice ritiene indispensabile integrare le prove, perché non è altrimenti in grado di decidere sulla base del materiale già acquisito.
  • La decisione di non rinnovare l’istruttoria non richiede un’integrazione probatoria quando il giudice d’appello ritiene sufficienti gli elementi già acquisiti e motiva adeguatamente la propria valutazione.
  • La recidiva può essere motivata valorizzando i precedenti penali e la carriera criminale dell’imputato; gli stessi elementi, insieme alla gravità dei fatti e all’assenza di elementi positivi, possono essere considerati nel diniego delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena.
  • La censura sulla misura della pena non può trasformarsi in cassazione in una richiesta di nuova valutazione della sua congruità quando il giudice di merito ha esposto in modo logico le ragioni della commisurazione, nel rispetto della proporzionalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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