Sentenza n. 8313/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della Sentenza n. 231/2024 del 09/02/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri - Sezione Lavoro, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 231/2024 del Tribunale ordinario di Velletri, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire della Carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per tre anni scolastici e aveva ordinato al Ministero di attivare la Carta con accredito complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti indicati dal titolo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero, non costituito, non ha fornito chiarimenti sull'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha affermato la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha ritenuto provato l'inadempimento, anche in considerazione della mancata costituzione del Ministero e dell'assenza di chiarimenti sull'adempimento. In sede di ottemperanza non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto accertato dal giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha adottato la misura del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Fondava la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza al titolo giudiziale indicato nella sentenza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni è stato ritenuto necessario prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato civile quale fonte del diritto della ricorrente al beneficio della Carta docente.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Il titolo esecutivo richiamato dal TAR prevedeva interessi legali e rivalutazione nei limiti stabiliti da tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è necessario che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Il giudice dell'ottemperanza deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza rimettere in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato dal titolo.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento, la mancata costituzione dell'Amministrazione e l'assenza di chiarimenti o documentazione sull'esecuzione del titolo consentono di ritenere sussistente l'inadempimento, secondo la ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
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