Cassazione Penale, Sentenza n. 3444/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile (Corte d'appello di Firenze 19/12/2018, irrevocabile 11/05/2022) per i reati di furto in abitazione, rapina e lesioni personali a carico di Faizan Raza. Il ricorrente ha dedotto la sussistenza di sedici "prove nuove" (documentali e testimoniali) atte a dimostrare: 1) l'alibi di Raza, ossia la sua lontananza dal territorio italiano alla data del 19 luglio 2016; 2) la mancata disponibilità, in capo alla persona offesa Arif Naveed, della somma di 20.000 euro oggetto della presunta rapina. Tra le prove sopravvenute si segnalano la querela presentata da Ghous Ghulam Sura dopo la condanna e la sentenza di assoluzione per un reato di furto emessa a carico di Naveed. Si è denunciata violazione di legge (artt. 630 e 634 cod. proc. pen.) e vizi motivazionali per omissione e per aver la Corte distrettuale effettuato una valutazione di merito nella fase preliminare di ammissibilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché presentato per motivi non consentiti. La Corte ha ritenuto che molte delle censure costituissero una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate dai giudici di merito e dalla Corte di cassazione e quindi non deducibili in sede di revisione. Le prove indicate sono state valutate come: 1) non nuove rispetto al dedotto o riconducibili a un tentativo di riesame del merito; 2) manifestamente inidonee a sovvertire il costrutto accusatorio (ad es. la querela di Sura ritenuta sospetta e tardiva; la documentazione bancaria e il contratto di lavoro non decisivi perché non escludono forme di pagamento in nero o la gestione di fatto accertata da testimonianze); 3) le richieste di escussione dei testimoni sono state già considerate inammissibili in precedenza per tardivo deposito della lista testimoni ex art. 468 cod. proc. pen. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato come norma di riferimento per la revisione; la Corte interpreta che i motivi di revisione devono consistere in elementi nuovi e tali da poter sovvertire il giudicato, non in una rinnovata critica della valutazione probatoria già compiuta.
Riferimento alle fattispecie e ai limiti della revisione; la Corte ha ritenuto che i motivi addotti non rientrino nei casi tassativi previsti o non siano idonei a far venire meno il giudicato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in riferimento all'obbligo di sintetizzare i motivi di ricorso; il ricorso è stato considerato conforme nella forma ma generico e inammissibile nel merito.
Norma richiamata per il tardivo deposito della lista testimoni: la Corte di merito aveva già escluso l'ammissibilità della prova orale per tardività e per non necessità ai fini della decisione.
Richiamata in relazione all'inutilità della rinnovazione istruttoria ai fini della decisione: i giudici di merito avevano ritenuto la prova orale non necessaria ai sensi di questa norma.
Norma applicata per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; la Corte ha disposto il pagamento di 3.000 euro.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Giurisprudenza richiamata in relazione al criterio di responsabilità del ricorrente nella determinazione delle spese e delle ammende; la Corte ha ritenuto non prospettabile l'assenza di colpa del ricorrente.
Cass. Sez. 2, n. 15652 del 14/02/2019 (Rv. 276437)
Giurisprudenza di legittimità citata per chiarire la ratio dell'istituto della revisione: la revocazione non è un mezzo ordinario di impugnazione e richiede elementi estranei al processo originale e idonei a ribaltare il costrutto accusatorio.
Massime di principio
- La revisione penale è uno strumento straordinario: sono ammesse solo prove nuove, estranee al giudicato e capaci di sovvertire la decisione definitiva; non è ammessa una rispiegazione o una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato.
- In fase preliminare di ammissibilità (fase rescindente) il giudice può decidere de plano e dichiarare inammissibile l'istanza se le prove appaiono manifestamente inidonee a disarticolare il convincimento formatosi nel giudizio di merito.
- Prove testimoniali presentate tardivamente o denunce/querela sopravvenute a distanza di tempo possono essere ritenute sospette e insufficienti se contraddicono dichiarazioni precedenti o riguardano solo porzioni della vicenda.
- La prova documentale che non dimostra in modo diretto e imprescindibile l'impossibilità materiale del fatto (es. assenza di disponibilità di denaro provata solo da movimenti bancari) difficilmente ribalta una solida ricostruzione probatoria basata su testimonianze.
- Se la richiesta di revisione risulta manifestamente infondata il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (art. 616 cod. proc. pen.).
- Per aumentare le probabilità di ammissibilità di una istanza di revisione occorre documentare con chiarezza la novità assoluta degli elementi prodotti e la loro capacità concreta di determinare l'innocenza, evitando ricadute nella rinnovazione del mero contrasto valutativo.
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