Cassazione Civile, Ordinanza n. 23071/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un'impresa appaltatrice aveva agito contro la stazione appaltante chiedendo il pagamento di maggiori somme per riserve iscritte in relazione a un appalto di manutenzione stradale. Il tribunale aveva riconosciuto solo alcune voci, mentre la corte d'appello aveva confermato il rigetto delle ulteriori pretese, ritenendo che i costi aggiuntivi e le maggiori lavorazioni non fossero adeguatamente documentati e che la consulenza tecnica d'ufficio non potesse supplire al difetto di allegazione e prova. In cassazione l'erede dell'appaltatore ha dedotto falsa applicazione di legge, sostenendo che i giudici di merito avessero male interpretato gli esiti della consulenza tecnica e che in atti vi fossero documenti idonei a provare l'ordine di servizio della direzione lavori, la sospensione di una lavorazione, il noleggio di un macchinario e i maggiori oneri di manodopera ed esecuzione; la censura mirava, in sostanza, a una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione fattuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la doglianza, pur formalmente prospettata come falsa applicazione di norme di diritto, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio e una diversa valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo di prova in senso proprio e non può sanare il deficit di allegazione e prova della parte. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese di giudizio e, ricorrendone i presupposti in ragione della decisione conforme alla proposta di definizione anticipata, l'ha condannata anche al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre che al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per falsa applicazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale dell'omesso esame di un fatto decisivo, nei limiti in cui il motivo sia ammissibile.
La doppia conforme preclude il ricorso per cassazione per vizio motivazionale sulle stesse questioni e per le stesse ragioni.
La valutazione delle prove rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito; non è censurabile la maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove rispetto ad altre.
La consulenza tecnica d'ufficio ha funzione ausiliaria e non può sostituire l'onere probatorio della parte.
La definizione conforme alla proposta anticipata comporta l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste per il caso di decisione conforme.
In caso di decisione conforme alla proposta e di abuso del processo, la parte soccombente può essere condannata a una somma equitativamente determinata in favore della controparte.
In caso di decisione conforme alla proposta, può essere applicata anche una somma in favore della Cassa delle ammende entro i limiti legali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento di ausilio alla valutazione di elementi già acquisiti e non può essere utilizzata per colmare la mancanza di allegazione o di prova della parte.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti.
- La scelta del giudice di merito tra più risultanze istruttorie è rimessa al suo prudente apprezzamento e non richiede la confutazione analitica di ogni singolo elemento incompatibile con la decisione adottata.
- Quando vi è doppia conforme sulle questioni di fatto, il sindacato di cassazione sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato nei casi e nei modi previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23009/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23011/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23023/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23024/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23036/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23037/2025 del 11/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →