Cassazione Civile, Ordinanza n. 02061/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia origina da una domanda risarcitoria per lesioni personali, accolta in primo grado e respinta in appello nel senso dell'infondatezza del gravame del convenuto. Successivamente la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario avverso la sentenza d'appello e, poi, inammissibile il ricorso per revocazione proposto contro tale ordinanza. Nel presente giudizio il soccombente proponeva un nuovo ricorso, formalmente qualificato come revocazione ex art. 391-bis c.p.c., contro sia l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso ordinario sia l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la revocazione precedente. Deduceva, come censure principali, la violazione di norme processuali sulla sottoscrizione dei provvedimenti e sulla nullità delle decisioni: sosteneva che l'ordinanza impugnata per revocazione non fosse stata sottoscritta dall'estensore e che non fosse leggibile la firma del presidente; lamentava inoltre che la Corte non avesse esaminato una doglianza relativa alla mancanza di sottoscrizione del presidente, che avesse erroneamente desunto l'identità del presidente sottoscrittore e che la decisione fosse stata assunta da un collegio diverso da quello che aveva partecipato alla discussione. La resistente non si è difesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che la parte del ricorso diretta contro l'ordinanza 10761/22 era tardiva, per spirare del termine di cui all'art. 391-bis, comma 1, c.p.c. Quanto alla restante parte, ha affermato che il ricorso era manifestamente inammissibile per tre autonome ragioni: le decisioni della Cassazione rese nel giudizio di revocazione non sono a loro volta suscettibili di una nuova revocazione; le censure non si confrontavano con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso l'utilizzabilità dell'art. 391-bis c.p.c. per far valere il vizio di sottoscrizione del giudice; infine, le doglianze non rientravano comunque in alcuna delle ipotesi tipiche di revocazione previste dall'art. 395 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della resistente, che non ha svolto difese; sono state invece poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
stabilisce il termine per proporre revocazione avverso le decisioni di legittimità; nel caso concreto la censura contro la prima ordinanza è stata ritenuta tardiva.
delimita in modo tassativo i casi di revocazione; il lamentato vizio di sottoscrizione del provvedimento non vi rientra.
richiamato dal ricorrente quale norma sulla forma della sentenza e sottoscrizione, ma non ritenuto utile a fondare la revocazione.
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del provvedimento, senza esito favorevole.
richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta nullità della decisione per vizi formali.
richiamato dal ricorrente per contestare la composizione del collegio decidente rispetto alla discussione della causa.
richiamato dal ricorrente in tema di sottoscrizione dei provvedimenti giudiziari.
base per la regola della soccombenza nella liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei casi tipici previsti dalla legge e non può essere utilizzata come rimedio generalizzato per contestare vizi formali del provvedimento, quale la dedotta irregolarità della sottoscrizione.
- Il ricorso per revocazione è inammissibile quando sia proposto oltre il termine previsto dall'art. 391-bis c.p.c. o quando le doglianze non si confrontino con la ratio decidendi della decisione impugnata.
- Le decisioni della Corte di cassazione rese nel giudizio di revocazione non sono ulteriormente impugnabili con un nuovo ricorso per revocazione.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese nei suoi confronti; resta ferma la soccombenza del ricorrente per le spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, per l'ulteriore contributo unificato.
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