Sentenza del 28/12/2023 n. 3331 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento per recupero dell'agevolazione "prima casa" relativa all'acquisto all'asta del 2008 (avviso di liquidazione n. 2008/1258). La ricorrente denunciava: mancata notifica dell'avviso di liquidazione e della cartella esattoriale; decadenza/quadriennio o quinquennio per la pretesa tributaria in ragione della registrazione del 2008; violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 per difetto di motivazione e determinazione degli interessi; errato calcolo della base imponibile utilizzando il prezzo di incanto anziché il criterio del "prezzo-valore" sancito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 6/2014).
La decisione
La Corte d'appello ha riformato la sentenza di primo grado e ha accolto il ricorso della contribuente, compensando le spese. Motivazione principale: errore materiale nella menzione di un ente nella sentenza di primo grado (refuso) non ostativo; accertato il difetto di notifica dell'avviso di liquidazione perché la raccomandata informativa non risultava effettivamente ricevuta dalla contribuente (attestazione dell'addetto postale che la raccomandata non era stata rinvenuta), quindi la notifica non si è perfezionata e gli atti successivi sono viziati; applicabilità della sentenza Corte Cost. n.6/2014 al caso di acquisto tramite pubblico incanto poiché il rapporto non era "esaurito" (termine per richieste di rimborso ancora pendente) e la contribuente aveva richiesto l'opzione del regime "prezzo-valore" in sede di aggiudicazione. Conseguenza pratica: accoglimento del ricorso e annullamento dell'atto impositivo impugnato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 14, comma 1, lett. b)
Base normativa per l'emissione della cartella di pagamento a seguito dell'avviso di liquidazione; utilizzata dall'Amministrazione come titolo dell'azione esecutiva.
Corte Costituzionale, sentenza n. 6/2014
Estende l'applicazione del criterio del "prezzo-valore" anche agli acquisti da pubblico incanto o espropriazione forzata per soggetti privati non esercenti attività d'impresa; dichiara illegittima la norma che non prevedeva tale facoltà; può avere efficacia anche per trasferimenti anteriori al deposito se il rapporto non è 'esaurito'.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2014
Recepisce e chiarisce l'applicazione della sentenza Corte Cost. n.6/2014 anche ai trasferimenti da pubblico incanto e specifica condizioni di applicabilità, superando la precedente risoluzione n.102/2007.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 2/E del 03.01.2005
Affermava che gli effetti di una sentenza costituzionale possono estendersi a rapporti antecedenti se non 'esauriti' (definizione di rapporto esaurito legata al decorso dei termini di prescrizione/decadenza per l'esercizio dei diritti).
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiede adeguata motivazione e determinazione degli elementi indicativi del tributo negli atti impositivi; la parte aveva contestato violazione per difetto di motivazione e calcolo degli interessi.
Corte Costituzionale, sentenza n. 258/2012
Sancisce che in caso di 'irreperibilità relativa' del destinatario vada applicato l'art. 140 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 26 e 60 del D.P.R. n. 600/1973 per perfezionare la notifica; non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa se questa non è effettivamente ricevuta.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 26 e 60
Norme sulla notifica degli atti tributari e sugli obblighi per l'Amministrazione in caso di irreperibilità: richiamate per l'esigenza di adempiere tutti gli obblighi procedurali (inclusa effettiva ricezione della raccomandata informativa).
Codice di Procedura Civile, art. 140
Norma sulla notificazione in caso di irreperibilità che, se applicata insieme alle disposizioni fiscali, impone adempimenti ulteriori oltre la semplice spedizione dell'avviso.
Cassazione Civile, sentenza n. 3732/2019
Conferma che la sola spedizione della raccomandata informativa non è sufficiente per perfezionare la notifica se non vi è prova dell'effettiva ricezione.
Cass. SS.UU., sentenza n. 16142/2007
Stabilisce che l'omissione della notificazione dell'atto prodromico costituisce vizio procedurale che invalida anche gli atti successivi, pur se correttamente notificati.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso prodromico (es. avviso di liquidazione) deve essere provata nella sua effettiva ricezione: la sola spedizione o l'annotazione di giacenza non supplisce se manca prova che la raccomandata informativa sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario.
- In caso di 'irreperibilità relativa', deve essere applicato l'art. 140 c.p.c. in combinato disposto con le norme tributarie (DPR 600/1973), e devono essere dimostrati tutti gli adempimenti previsti per perfezionare la notifica; in mancanza, gli atti successivi sono nulli.
- La sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2014 applica il criterio del 'prezzo-valore' anche agli acquisti da pubblico incanto se il rapporto non è 'esaurito' (es. termini per rimborso ancora pendenti); l'opzione per il regime può essere esercitata dal compratore e rileva ai fini del calcolo della base imponibile.
- Un errore materiale o refuso nella menzione di un ente nella motivazione di una sentenza non invalida il giudizio se dal testo emerge chiaramente la sostanza e le parti coinvolte.
- Se l'atto prodromico è nullo per difetto di notifica, la nullità si estende agli atti consequenziali (cartella, intimazione), con possibilità di accoglimento del ricorso del contribuente.
- Le spese di giudizio possono essere compensate quando vi siano ragioni fondate da entrambe le parti o quando la vicenda presenti profili di responsabilità reciproca.
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