Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1982/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Questore di Napoli n. 330 del 09/05/2026, recante diniego di rilascio del permesso di soggiorno.

Giustizia amministrativa202603965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Napoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, chiedendone la sospensione cautelare. Ha sostenuto, in particolare, la non imputabilità del ritardo nella presentazione allo Sportello Unico e ha valorizzato una PEC del 29 dicembre 2022, nonché la produzione del certificato storico C2 e la documentazione relativa a un nuovo rapporto di lavoro con Maddaloni Ristorazione S.r.l.s. L'Amministrazione ha contestato la regolarità e l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro originariamente indicato dal datore che aveva richiesto il nulla osta, evidenziando la tardiva presentazione allo Sportello Unico, la durata soltanto mensile del rapporto e l'assenza di evidenze contributive coerenti con una stabile instaurazione del rapporto.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente un fumus boni iuris di intensità sufficiente. Ha richiamato l'orientamento secondo cui il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa instaurazione di un rapporto di lavoro effettivo e regolare, poi cessato, e non è riconoscibile quando il rapporto posto a base dell'ingresso sia apparente, non effettivamente costituito o originariamente privo dei presupposti. Il giudice ha ritenuto rilevante il carattere sequenziale della procedura di ingresso per lavoro e il necessario collegamento tra nulla osta, visto, contratto di soggiorno e concreta instaurazione del rapporto con il datore indicato. Il rapporto sopravvenuto con un datore diverso non è stato considerato idoneo, allo stato, a sanare le carenze originarie. Il certificato storico C2 richiede ulteriori approfondimenti e la PEC, insieme alla tesi sulla non imputabilità del ritardo, non consente di superare in sede cautelare il dato della mancata presentazione tempestiva allo Sportello Unico e dell'incoerenza temporale tra rapporto di lavoro, contratto di soggiorno e richiesta del permesso. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate per la delicatezza degli interessi coinvolti, la complessità fattuale e la non piena univocità del quadro giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa instaurazione di un rapporto di lavoro effettivo e regolare, successivamente cessato; non è sufficiente un rapporto apparente, non effettivamente costituito o originariamente privo dei presupposti.
  • Nella procedura di ingresso per lavoro sussiste un necessario nesso sequenziale tra nulla osta, visto, contratto di soggiorno e reale instaurazione del rapporto con il datore indicato nella richiesta del nulla osta.
  • Un rapporto di lavoro sopravvenuto con un datore diverso da quello indicato nella procedura originaria non è idoneo, di per sé, a sanare le carenze originarie del procedimento di ingresso per lavoro.
  • In sede cautelare, la produzione documentale e le contestazioni che richiedono approfondimenti istruttori non superano il difetto di fumus quando gli elementi disponibili evidenzino la mancata presentazione tempestiva allo Sportello Unico e l'incoerenza temporale tra rapporto di lavoro, contratto di soggiorno e richiesta del permesso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.