Ordinanza n. 811/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 281 del 31/12/2025, avente a oggetto la nomina e ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta regionale (pubblicato sul B.U.R.C. n. 94 del 31 dicembre 2025), nella parte concernente la nomina quale Assessore del sig. Vincenzo Cuomo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Presidente della Giunta regionale recante la nomina e la ripartizione delle funzioni tra i componenti della Giunta, nella parte relativa alla nomina di un assessore al Governo del Territorio e al Patrimonio
Esito
Favorevole al resistente (regione e assessore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania con cui è stato nominato un assessore regionale e sono state ripartite le funzioni tra i componenti della Giunta. Il TAR ha ritenuto necessario riservare alla fase di merito l’approfondimento sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. In sede cautelare ha tuttavia rilevato, allo stato della cognizione sommaria, il difetto di fumus boni juris, poiché non emerge una posizione differenziata e qualificata della ricorrente né una lesione diretta nei suoi confronti, con conseguente possibile difetto di legittimazione ad agire. È stato inoltre escluso il periculum in mora, in ragione del pregiudizio che l’accoglimento della misura cautelare avrebbe potuto arrecare al funzionamento della Giunta regionale, privata del componente nominato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza definire il giudizio di merito né sciogliere la questione relativa alla giurisdizione, riservandone l’esame alla trattazione del merito. La misura è stata negata perché non risultava, con la necessaria valutazione sommaria, una legittimazione ad agire fondata su una posizione differenziata, qualificata e direttamente lesa; mancava inoltre il periculum in mora, poiché la sospensione avrebbe potuto compromettere il funzionamento della Giunta regionale, privandola dell’assessore competente per il Governo del Territorio e il Patrimonio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per l’assenza sia del fumus boni juris sia del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, sulla base della cognizione sommaria, appaia carente la legittimazione ad agire per mancata dimostrazione di una posizione differenziata e qualificata e di una lesione diretta.
- La legittimazione a impugnare un atto amministrativo non deriva dalla mera posizione istituzionale o dall’interesse generico alla sua legittimità, ma richiede una posizione qualificata e differenziata concretamente incisa dall’atto.
- Il periculum in mora deve essere valutato anche in rapporto agli interessi pubblici e al funzionamento dell’amministrazione: la sospensione di una nomina può essere negata quando rischi di compromettere l’operatività dell’organo collegiale.
- Il rigetto della domanda cautelare non definisce la questione di giurisdizione quando il giudice ne riservi espressamente l’approfondimento alla fase di merito.
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