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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27303/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la decisione di estradizione pronunciata dalla Corte di appello di Napoli. Il difensore contestava, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., la violazione e l'inosservanza dell'art. 700, commi 1 e 2, lett. a) e c), c.p.p., lamentando insufficiente motivazione circa i criteri di individuazione del soggetto da estradare e la valutazione della gravità indiziaria. In particolare si denunciava l'assenza di indicazioni puntuali sulle videoriprese (tempo e luogo) che permettessero di verificare l'identificazione dell'Esposito, la mancanza di dettagli sulle modalità di campionatura e reperimento del DNA e l'omissione di considerazioni sul consenso all'estradizione (estradizione facoltativa) e sulle esigenze cautelari, anche alla luce del comportamento rispettoso degli obblighi processuali da parte del ricorrente (obbligo di dimora rispettato).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e comunque non tra quelli idonei a sostenere il gravame. Ha confermato che la Corte di appello ha correttamente individuato l'estradando sulla base dell'esame comparativo del DNA e della comparazione della foto del ricorrente con i fotogrammi dell'impianto di videosorveglianza; ha escluso che la mancata indicazione formale di dati segnaletici nell'atto estero sia ostativa quando dagli atti risulti compiutamente l'identificazione; ha inoltre verificato ai sensi dell'art. 705, comma 1, c.p.p., che nella documentazione risultassero le ragioni della probabilità che il reato sia stato commesso dall'incolpato e l'assenza di prove chiare ed incontrovertibili della sua innocenza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende, con rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure proposte non rientrassero tra quelle idonee o fossero manifestamente infondate.

  • art. 700 cod. proc. pen.

    Prevede i requisiti e le informazioni da fornire nella domanda di estradizione; la Corte ha ritenuto che la mancata forma diversa dall'atto estero non fosse decisiva quando dagli atti risulti compiutamente l'identificazione dell'estradando.

  • art. 705, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente alla corte nazionale di verificare che nella richiesta di consegna risultino le ragioni per le quali lo Stato richiedente ritiene probabile la commissione del reato; la Corte ha applicato questo controllo sostanziale e lo ha ritenuto soddisfatto.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorrente; la Corte lo ha applicato disponendo la condanna alle spese processuali.

  • Disposizioni in materia di cassa delle ammende (richiamo alla sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n.186)

    sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Permette la comminazione di somme alla cassa delle ammende anche se il ricorso non sia stato presentato con dolo; la Corte ha disposto il versamento di 3.000 euro in via equitativa.

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme procedurali per gli adempimenti di cancelleria, richiamate per il compimento degli atti conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • La mancata indicazione formale di dati segnaletici o di alcuni requisiti nella richiesta estera non è necessariamente determinante: se dagli atti prodotti emerge in modo compiuto l'identificazione dell'estradando (es. comparazioni di DNA e fotogrammi), il requisito può ritenersi soddisfatto.
  • La Corte nazionale deve esaminare, ai sensi dell'art. 705 c.p.p., le ragioni che rendono probabile la commissione del reato e può ritenere sufficiente l'insieme delle prove indicato nello Stato richiedente, salvo l'esistenza di prove chiare e incontrovertibili di innocenza.
  • Contestazioni sulla carenza di dettagli tecnici (es. modalità di campionatura del DNA, indicazione puntuale di tempo/luogo delle videoriprese) possono essere rigettate se la valutazione complessiva documentale consente comunque l'identificazione e la probabilità del fatto.
  • Le doglianze relative all'omessa valutazione del consenso all'estradizione o delle misure cautelari, in caso di estradizione facoltativa, devono essere concrete e dimostrare un danno procedurale rilevante per poter incidere sull'esito del ricorso; in mancanza la censura è destinata a essere ritenuta inammissibile.
  • I ricorsi in Cassazione sono soggetti a limiti formali e sostanziali (art. 606 c.p.p.); motivo manifestamente infondato o non rientrante tra quelli previsti può comportare la dichiarazione di inammissibilità e sanzioni economiche a carico del ricorrente.
  • Per difendersi efficacemente in materia di estradizione è utile produrre elementi probatori che contrastino direttamente le fonti accusatorie (es. elementi che mettano in dubbio la corrispondenza del DNA o la data/ora/luogo delle riprese) e prospettare motivi rilevanti e specifici riguardo al procedimento estero (vizi formali o garanzie processuali violate).

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