Cassazione Penale, Ordinanza n. 35953/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso contro l’ordinanza del 16 aprile 2026 del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscere, ai sensi dell’art. 671 c.p.p., la continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili. La richiesta riguardava sia la cosiddetta continuazione interna tra i reati oggetto della prima sentenza, sia il collegamento tra i reati giudicati dalle tre sentenze indicate nell’istanza. Il testo non riporta i titoli dei reati né le specifiche censure articolate nel ricorso. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto preclusa una nuova valutazione sulla continuazione interna, poiché il giudice della cognizione ne aveva già escluso la sussistenza, e aveva negato il vincolo tra i reati delle tre sentenze per la loro disomogeneità e per la riconducibilità a circostanze ed eventi contingenti e occasionali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l’unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in cassazione soltanto in caso di motivazione inadeguata. Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa che accerti se, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati almeno nelle linee essenziali. Omogeneità dei reati, identità del bene protetto e contiguità temporale o spaziale, isolatamente considerate, non sono sufficienti; occorrono allegazioni specifiche e concrete, il cui onere grava sul condannato che formula l’istanza in sede esecutiva. Quanto alla continuazione interna, la Corte ha condiviso la preclusione derivante dalla precedente decisione del giudice della cognizione. Per il resto ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell’esecuzione circa la disomogeneità dei reati e la loro dipendenza da occasioni contingenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali
Anche nella fase esecutiva, l’applicazione della disciplina del reato continuato presuppone l’accertamento rigoroso che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, quando fu commesso il primo.
con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta, in assenza di ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una verifica approfondita e rigorosa dell’unicità del disegno criminoso: deve risultare che, al momento della commissione del primo reato, i reati successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
- L’omogeneità dei reati o del bene protetto e la contiguità spazio-temporale degli illeciti sono indici valutabili, ma, da soli, non dimostrano una deliberazione criminosa unitaria; possono essere compatibili anche con abitualità criminosa e scelte contingenti.
- Chi chiede in sede esecutiva l’applicazione della continuazione ha l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della programmazione unitaria; il mero richiamo alla vicinanza cronologica o all’identità o analogia dei titoli di reato non è sufficiente.
- L’accertamento dell’unicità del disegno criminoso è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità soltanto quando sia priva di adeguata motivazione.
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