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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15798/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia articolando quattro motivi: 1) manifesta illogicità della motivazione perché la Corte avrebbe ritenuto che il giudizio logico-deduttivo non costituisca accertamento presuntivo della responsabilità penale; 2) inosservanza/erronea applicazione delle regole probatorie, sostenendo che il giudizio di responsabilità si sia fondato su presunzioni di carattere tributario utilizzate dall'Agenzia delle Entrate; 3) errata applicazione dell'art. 2, comma 8, del dPR n. 322/1998 perché non sarebbe stata considerata la dichiarazione integrativa dei redditi presentata il 7 marzo 2018; 4) mancata dichiarazione di assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) necessario per il reato contestato (violazione art. 2 dlgs 74/2000 per utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) l'accertamento della fittizietà delle fatture non si sia fondato su presunzioni giuridiche di tipo tributario ma su un giudizio logico-inferenziale legittimo, desumendo la fittizietà dalla oggettiva incapacità operativa della società emittente ("scatola vuota"); 2) la valutazione del compendio probatorio svolta dai giudici del merito non è manifestamente illogica e dunque non sindacabile in questa sede; 3) la dichiarazione integrativa presentata successivamente non rileva perché il reato tributario è instantaneo e si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione originaria contenente i costi inesistenti; 4) il dolo specifico rivolto all'evasione è stato adeguatamente ricostruito dal giudice di merito alla luce del comportamento complessivo dell'imputata (inclusa l'indicazione di costi fittizi e la destinazione alla liquidazione delle imposte), e le osservazioni difensive non hanno superato tale ricostruzione. Di conseguenza il ricorso è stato respinto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata della Corte d'appello (che aveva ridotto la pena a 4 mesi di reclusione, convertiti in €9.000 di multa) resta ferma.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 74 del 2000

    Art. 2: il reato contestato è la utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che il dolo specifico (volontà di evadere) potesse essere desunto dal comportamento complessivo. Art. 13-bis: la sentenza di primo grado aveva riconosciuto l'attenuante prevista da tale norma; la Corte d'appello ha comunque rimodulato la pena in favore dell'imputata.

  • d.P.R. n. 322 del 1998

    La Corte ha ritenuto irrilevante ai fini penali la presentazione successiva di una dichiarazione integrativa (art. 2, c.8 DPR 322/1998) perché il reato è istantaneo e si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione originaria contenente le poste passive fittizie.

  • Corte costituzionale

    Richiamata in relazione al criterio di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria; la Corte d'appello ha adeguato la conversione in ossequio alla pronuncia costituzionale.

  • codice di procedura penale

    A norma dell'art. 616 c.p.p., alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Cassazione ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente a €3.000.

Massime di principio

  • La valutazione della fittizietà di fatture può essere fondata su inferenze logico-deduttive basate su dati oggettivi (es. mancanza di capacità operativa del presunto fornitore) e non costituisce automaticamente una "presunzione" tributaria giuridica impugnabile in Cassazione se la motivazione è coerente.
  • Il reato previsto dall'art. 2 dlgs 74/2000 è istantaneo e si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione contenente poste passive inesistenti: una dichiarazione integrativa successiva non elimina il fatto storico già perfezionato.
  • La prova del dolo specifico può essere desunta dal complessivo comportamento dell'imputato (natura e entità dei costi indicati, rapporto con la società emittente, finalità dichiarative), se il giudice motivi adeguatamente tale inferenza.
  • L'apprezzamento del compendio probatorio svolto dai giudici del merito è sindacabile in Cassazione solo se manifestamente illogico, contraddittorio o carente; mere divergenze di valutazione non sono sufficiente motivo di ammissione del ricorso.
  • La qualificazione di una società come "scatola vuota" (priva di struttura operativa) è elemento probatorio rilevante per dimostrare la fittizietà delle operazioni e può legittimare l'inferenza che le fatture non documentino attività reali.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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