Cassazione Penale, Ordinanza n. 06944/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, pronunciata in grado di appello e confermativa della condanna di primo grado per il delitto di minaccia. Con il primo motivo ha denunciato una violazione di norme processuali, lamentando l'omessa citazione in appello della parte civile. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la dedotta nullità per mancata citazione della persona offesa o della parte civile non può essere eccepita dall'imputato quando la norma è posta a tutela esclusiva della possibilità di costituzione della parte civile. Con il secondo motivo ha dedotto vizi di motivazione, contestando l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in cassazione, perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa al giudice di legittimità. Inoltre, poiché si trattava di sentenza di appello resa per un reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione era proponibile soltanto per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p., mentre nel caso concreto erano stati dedotti vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era inammissibile per carenza di interesse, poiché l'imputato non può dolersi dell'omessa citazione della parte civile. Ha poi osservato che il secondo motivo mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e delle dichiarazioni della persona offesa, attività estranea ai poteri della Corte di cassazione. Ha aggiunto che, trattandosi di sentenza di appello relativa a reato di competenza del giudice di pace, erano proponibili solo i motivi previsti dall'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., mentre il ricorrente aveva articolato censure di merito sulla motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa, e per analogia della parte civile, non può essere eccepita dall'imputato, perché la disposizione tutela esclusivamente l'interesse del destinatario della citazione alla eventuale costituzione di parte civile.
La procura speciale della parte civile non si presume estesa a un diverso grado del processo; deve risultare dall'atto una espressa volontà diversa, altrimenti la sua efficacia resta limitata al grado cui si riferisce.
Nel caso di sentenza di appello per reato di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c), con conseguente inammissibilità delle censure di puro vizio motivazionale.
La Corte richiama il limite oggettivo ai motivi di ricorso per cassazione nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nullità derivante dall'omessa citazione della persona offesa o della parte civile non è deducibile dall'imputato quando la disposizione violata è posta a tutela esclusiva dell'interesse del destinatario dell'avviso.
- La procura speciale del difensore della parte civile deve consentire di individuare l'estensione del mandato; in mancanza di indicazioni espresse, essa si presume limitata al grado del procedimento per il quale è stata rilasciata.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito o delle prove, essendo preclusa alla Corte una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
- Quando il ricorso avverso una sentenza di appello riguardante un reato di competenza del giudice di pace è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, esso è inammissibile.
- Le censure che si risolvono in una contestazione dell'attendibilità della persona offesa, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione, non superano il vaglio di legittimità.
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