Cassazione Civile, Ordinanza n. 32200/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La vicenda riguarda un procedimento per correzione di errore materiale relativo a una precedente sentenza delle Sezioni Unite. In quel giudizio il comune aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello, e la controparte privata, nel controricorso e nella memoria ex art. 378 c.p.c., aveva chiesto la condanna del ricorrente alle spese con distrazione in favore del proprio difensore, dichiaratosi antistatario. La sentenza del 20 maggio 2020 n. 9280 aveva rigettato il ricorso e liquidato le spese in favore della parte controricorrente, ma nel dispositivo non aveva disposto la distrazione delle spese a favore del difensore. Il difensore del controricorrente ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, lamentando l'omessa inserzione della distrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata l'istanza di correzione. Ha affermato che, quando sia stata chiesta la distrazione delle spese e questa sia stata omessa nel dispositivo, il rimedio è il procedimento di correzione dell'errore materiale, utilizzabile anche per le pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi ordinato la correzione del dispositivo della sentenza n. 9280 del 2020, inserendo il periodo che dispone la distrazione delle liquidate spese del giudizio di cassazione in favore del difensore antistatario. Non ha pronunciato sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La richiesta di distrazione delle spese, se omessa nel dispositivo, può essere fatta valere tramite il procedimento di correzione dell'errore materiale; il richiamo è coerente anche con l'ipotesi in cui il difensore dimostri di avere soddisfatto il credito per onorari e spese.
La richiesta di distrazione può essere formulata anche nella memoria depositata in vista della decisione in cassazione.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, quando la relativa istanza risulti ritualmente proposta e risulti documentalmente dagli atti, integra un errore materiale correggibile.
- La correzione dell'errore materiale è rimedio idoneo a integrare il dispositivo della sentenza di cassazione con la statuizione sulla distrazione delle spese, senza necessità di un autonomo giudizio di impugnazione.
- La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario può essere disposta quando dagli atti emerga la richiesta della parte vittoriosa e la dichiarazione del difensore di non avere riscosso compensi.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali risponde a esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo, consentendo al difensore di ottenere rapidamente un titolo esecutivo.
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