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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21591/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 6 maggio 2025, contiene due motivi definiti dal testo come generici e meramente assertivi. Dall'estratto emerge che il ricorrente contesta la configurabilità del reato ascritto e il trattamento sanzionatorio, ma le doglianze non vengono sviluppate con argomentazioni specifiche e risultano prive di critica puntuale alla decisione impugnata. Il provvedimento della Corte di cassazione rileva inoltre che il ricorso è stato proposto senza il versamento della somma per la Cassa delle ammende, con conseguente valutazione di inammissibilità ai sensi della giurisprudenza richiamata nel testo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano generici e meramente assertivi, quindi non idonei a censurare la sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, indicata nel testo in euro tremila, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità comporta tale condanna quando non risulti l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non risulti che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte cost., n. 186 del 2000

    viene richiamata quale base del principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in censure generiche, meramente assertive o non specificamente confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione della configurabilità del reato o del trattamento sanzionatorio richiede motivi puntuali, autosufficienti e idonei a evidenziare un reale vizio della decisione, non essendo sufficiente una mera dissociazione apodittica dalla ricostruzione del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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