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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41113/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla censura sull'assenza di interprete per la persona offesa alloglotta, la Corte ha ribadito che la mancata nomina dell'interprete non determina né inutilizzabilità né nullità delle dichiarazioni rese da chi non conosca la lingua italiana.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma del 28/11/2024. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo anche l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni testimoniali, perché la persona offesa non comprendeva e non parlava l'italiano e non era stato nominato un interprete. Con il secondo motivo ha contestato l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e in realtà diretti a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, non consentita in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.p.

    La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di rivalutazione nel merito delle prove.

  • art. 62-bis c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a una rilettura del compendio probatorio e a una diversa valutazione dei fatti.
  • La mancata nomina dell'interprete per la persona offesa che non conosca la lingua italiana non comporta, di per sé, inutilizzabilità né nullità delle dichiarazioni rese, quando le stesse siano comunque acquisibili secondo le regole del rito.
  • La censura sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando sia formulata in modo generico e risulti sostanzialmente diretta a contrapporre una lettura alternativa delle prove rispetto a quella accolta dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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