Sentenza del 05/07/2022 n. 3112 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Soggetto contribuente - Notifica ricorso introduttivo - Procedimento mediazione - Decorso novanta giorni - Mancato rispetto - Prematuro deposito ricorso introduttivo - Rileva - Ente impositore - Composizione controversia - Inopportuna compressione tempi - Sussiste - Adeguata istruttoria - Oggettivo impedimento - Sussiste -Giudice tributario - Accoglimento ricorso - Liquidazione spese giudizio - Rileva - Procedimento mediazione - Maggiorazione 50% spese - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice tributario ha accolto il ricorso del contribuente. Tuttavia, nella liquidazione delle spese a favore del contribuente è stata esclusa la maggiorazione del 50% relativa al procedimento di mediazione, ritenendo che il prematuro deposito del ricorso abbia determinato un'inopportuna compressione dei tempi di risposta dell'ente impositore e un impedimento allo svolgimento di un'adeguata istruttoria
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso introduttivo è stato depositato prima del decorso dei novanta giorni previsti per il procedimento di mediazione; la questione riguarda se, in caso di accoglimento del ricorso a favore del contribuente e soccombenza dell'ente impositore, debba essere riconosciuta la maggiorazione del 50% delle spese di giudizio riferita al procedimento di mediazione
Norme richiamate
La norma sul procedimento di mediazione è stata letta nel senso che la maggiorazione del 50% delle spese collegata alla mediazione non spetta quando il ricorso venga depositato prima del termine dei novanta giorni, poiché in tali ipotesi l'ente impositore subisce una compressione dei tempi che ne impedisce l'adeguata istruttoria
Massime di principio
- Il deposito prematuro del ricorso (prima del decorso dei 90 giorni dalla richiesta/avvio della mediazione) può escludere la maggiorazione del 50% delle spese connesse al procedimento di mediazione, anche se il contribuente ottiene l'accoglimento del ricorso
- Il giudice valuta l'effettivo pregiudizio subito dall'ente impositore: la compressione dei tempi e l'impedimento a svolgere un'adeguata istruttoria giustificano l'esclusione della maggiorazione
- La soccombenza dell'ente impositore non garantisce automaticamente la maggiorazione delle spese legate alla mediazione; va considerata la correttezza procedurale del comportamento del contribuente (tempi di deposito)
- Per preservare la possibilità di ottenere la maggiorazione, il contribuente dovrebbe rispettare il termine dei 90 giorni o documentare ragioni oggettive che giustifichino il deposito anticipato
- In situazioni analoghe il giudice può comunque riconoscere le restanti spese di giudizio al contribuente, ma modulare o escludere aggravamenti legati a comportamenti che hanno ostacolato il corretto svolgimento della mediazione
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