Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 15452 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava le cartelle di pagamento relative alle imposte richieste dall'Agenzia delle Entrate in relazione al conferimento di immobili nel trust. Sosteneva che l'imposta di donazione non fosse dovuta e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovessero essere applicate in misura fissa, anziché proporzionale. In Cassazione denunciava la falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, convertito dalla L. n. 286 del 2006, e del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10. L'Agenzia ha eccepito che le cartelle erano state impugnate per vizi riguardanti il precedente avviso di liquidazione, già notificato e già contestato senza successo, anziché per vizi propri delle cartelle.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che la cartella di pagamento può essere contestata soltanto per vizi propri, salvo il caso in cui l'atto presupposto non sia stato notificato. Poiché la contribuente aveva già ricevuto e impugnato l'avviso di liquidazione, non poteva utilizzare l'impugnazione delle cartelle per rimettere in discussione la debenza delle imposte o il regime di tassazione già esaminato nei precedenti gradi di giudizio. L'impugnazione originaria delle cartelle è stata quindi ritenuta inammissibile e il ricorso per Cassazione infondato. La ricorrente è stata condannata a pagare all'Agenzia delle Entrate 2.200 euro per spese del giudizio di legittimità, oltre al contributo prenotato a debito e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3

    ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati

    La cartella di pagamento è autonomamente impugnabile soltanto per irregolarità proprie dell'atto o della sua notificazione. Non può essere utilizzata per contestare nuovamente vizi o presupposti dell'avviso di accertamento o di liquidazione già notificato.

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, convertito dalla L. n. 286 del 2006

    La norma era richiamata dalla contribuente in relazione alla pretesa applicazione dell'imposta di donazione al trasferimento patrimoniale connesso al trust, ma la Corte non ha esaminato nuovamente il merito fiscale perché ha ritenuto decisiva l'inammissibilità dell'impugnazione delle cartelle.

  • D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10

    Le disposizioni erano richiamate per sostenere l'applicazione in misura fissa, anziché proporzionale, delle imposte ipotecaria e catastale. Anche su questo punto la Corte non è entrata nel merito, ritenendo che la questione dovesse essere fatta valere contro l'avviso di liquidazione e non contro le successive cartelle.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso per Cassazione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non è, di regola, la sede per contestare nuovamente il fondamento della pretesa tributaria già contenuta in un avviso di accertamento o di liquidazione regolarmente notificato.
  • Quando l'avviso presupposto è stato notificato, le contestazioni sulla debenza dell'imposta, sulla sua misura o sull'interpretazione delle norme devono essere proposte tempestivamente contro quell'avviso.
  • La cartella può invece essere impugnata per vizi propri, come errori di intestazione o di calcolo, mancanza di elementi essenziali, inesistenza o irregolarità della notificazione, oppure per contestare un atto presupposto non notificato.
  • La proposizione di un ricorso contro la cartella non consente normalmente di riaprire questioni già definite o già esaminate in relazione all'avviso di liquidazione.
  • Se il giudice rileva l'inammissibilità per contestazione di vizi non propri della cartella, il ricorso può essere respinto senza una nuova decisione sul merito della tassazione, con possibile condanna alle spese e al doppio contributo unificato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.