Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/06/2019 n. 731 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Applicabilità del raddoppio dei termini ex art. 43DPR n. 600/1973 ed ex art. 53 DPR n. 633/1972 - Esclusione dichiarazioni IRAP dai reati tributari

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006, fondati su fatture ritenute oggettivamente inesistenti e su operazioni immobiliari fittiziamente attribuite a una diversa ditta. Deducevano, tra l'altro, l'illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento, il difetto di sottoscrizione e motivazione, l'assenza di prove del coinvolgimento fraudolento dei singoli soci, l'erronea imputazione per trasparenza dei redditi alla C. SS e l'illegittimità del recupero IRAP.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito gli appelli e li ha accolti solo parzialmente. Ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini, poiché la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale è sufficiente, senza necessità di verificare l'effettiva presentazione della denuncia, il suo esito o il grado di coinvolgimento di ciascun socio. Ha inoltre confermato gli accertamenti relativi a IRES/IRPEF e IVA, nonché l'imputazione per trasparenza dei maggiori redditi ai soci, sulla base delle fatture fittizie, dei pagamenti effettuati dalla C. SS e delle dichiarazioni del socio M.G.M. Ha invece escluso il recupero IRAP, poiché le dichiarazioni IRAP non rientrano tra i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 e quindi non possono giustificare il raddoppio dei termini. L'Ufficio deve ricalcolare le sanzioni; le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 43 DPR n. 600/1973

    Raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi in presenza di fatti comportanti obbligo di denuncia penale.

    Il raddoppio opera quando sussiste l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dalla legge, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorge, dall'effettiva denuncia e dall'esito del procedimento penale.

  • Art. 54 DPR n. 633/1972

    Consente la rettifica degli elementi rilevanti ai fini IVA quando l'Amministrazione dispone di elementi probatori, come fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti.

  • Art. 5 TUIR

    I redditi delle società di persone sono imputati per trasparenza ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, anche se non risultano materialmente percepiti.

  • Art. 39 DPR n. 600/1973

    Legittima l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità o la documentazione evidenziano operazioni inesistenti o comunque inattendibili.

  • D.Lgs. n. 74/2000

    La disciplina dei reati tributari non comprende le dichiarazioni IRAP; pertanto l'IRAP non può beneficiare del raddoppio dei termini fondato su tali reati.

  • Art. 47 D.Lgs. n. 546/1992

    La sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza richiede la prova di un danno grave e irreparabile; il semplice richiamo a difficoltà economiche o a debiti rateizzati non è sufficiente.

  • Art. 11 D.L. n. 50/2017

    Prevedeva la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie, ma nel caso esaminato non è intervenuta alcuna definizione.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2011

    Ai fini del raddoppio dei termini è sufficiente la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, senza che il giudice tributario debba valutare l'effettiva responsabilità penale o l'esito del procedimento.

  • Cassazione, sentenza n. 4906/2015

    Le dichiarazioni IRAP non sono comprese tra i reati tributari disciplinati dal D.Lgs. 74/2000; di conseguenza, il raddoppio dei termini non è applicabile al recupero IRAP.

  • Cassazione, sentenza n. 23864/2007

    In assenza di prova contraria, i soci possono essere ritenuti consapevoli degli illeciti commessi nell'ambito della società, per coinvolgimento diretto oppure per mancato esercizio dei poteri di controllo.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini non richiede una condanna penale né la prova definitiva della responsabilità del contribuente: è sufficiente che i fatti accertati siano astrattamente riconducibili a un reato tributario e impongano la denuncia penale.
  • Il giudice tributario, nel valutare il raddoppio, deve verificare l'esistenza dell'obbligo di denuncia, ma non deve sostituirsi al giudice penale né accertare l'effettiva responsabilità personale o la marginalità di ciascun soggetto.
  • Nelle società di persone, il maggior reddito accertato in capo alla società viene normalmente imputato per trasparenza ai soci secondo le rispettive quote, salvo prova concreta dell'erroneità dell'imputazione.
  • La mera affermazione che un socio fosse solo formalmente coinvolto o che un altro soggetto fosse l'unico beneficiario non è sufficiente, senza idonei elementi documentali, a escludere l'imputazione fiscale prevista dall'art. 5 TUIR.
  • Fatture genericamente descritte, prive di riscontri oggettivi, riferite a soggetti privi della disponibilità dei beni o i cui pagamenti confluiscono a soggetti diversi possono costituire elementi idonei a dimostrare operazioni oggettivamente inesistenti.
  • Il raddoppio dei termini applicabile alle imposte sui redditi e all'IVA non si estende automaticamente all'IRAP, poiché l'omessa o infedele dichiarazione IRAP non rientra, secondo l'orientamento richiamato, tra i reati tributari del D.Lgs. 74/2000.
  • La sospensione cautelare della riscossione o dell'esecutività della sentenza richiede una prova specifica del pericolo di un danno grave e irreparabile; la situazione finanziaria difficile, da sola, non basta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.