Sentenza del 07/06/2019 n. 388 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro relativo alla vendita di un'area. L'acquirente, coobbligata solidale insieme alle venditrici, aveva definito l'accertamento mediante accertamento con adesione e aveva integralmente pagato quanto dovuto prima della proposizione del ricorso della venditrice. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, per effetto della definizione e del pagamento, l'avviso non fosse più impugnabile e che la venditrice fosse priva di interesse ad agire. La venditrice sosteneva invece che l'adesione dell'acquirente non potesse produrre effetti nei suoi confronti e che conservasse interesse all'annullamento dell'atto, anche per evitare possibili conseguenze ai fini dell'imposta sul reddito derivante da plusvalenza.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando estinto il giudizio originario. Ha ritenuto che l'accertamento con adesione perfezionato da uno solo dei coobbligati, con integrale pagamento del debito, avesse eliminato la pretesa tributaria dalla realtà giuridica e rendesse inammissibile un'azione diretta contro un atto ormai privo di effetti sostanziali. È stato inoltre escluso che sussistesse un interesse attuale della venditrice, poiché il timore di futuri effetti ai fini della plusvalenza non era sufficiente e, comunque, l'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2015 esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza basato soltanto sul valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta generica e non esaminabile. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 1, comma 2
L'accertamento può essere definito con adesione anche da uno soltanto dei coobbligati.
La definizione con adesione da parte di uno dei coobbligati solidali è sufficiente a definire la pretesa tributaria e a far venir meno la responsabilità solidale degli altri coobbligati, quando il debito sia stato integralmente estinto.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 2 e 12
L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione né è modificabile da parte dell'Ufficio.
Una volta perfezionato l'accertamento con adesione, il contribuente non può impugnare l'accordo né, a maggior ragione, l'atto impositivo oggetto della definizione.
D.P.R. n. 131/1986, art. 57
La disposizione disciplina la responsabilità solidale nell'imposta di registro; secondo la sentenza, tale responsabilità viene meno per gli altri coobbligati quando uno di essi definisce e paga integralmente l'accertamento con adesione.
Codice civile, art. 1306
Nei rapporti tra coobbligati solidali il giudicato favorevole può estendersi agli altri coobbligati, mentre quello sfavorevole non si estende a chi non abbia partecipato al giudizio. La regola è stata richiamata per distinguere gli effetti di un accertamento definito da un coobbligato rispetto a un accertamento giudiziale sfavorevole.
D.Lgs. n. 147/2015, art. 5, comma 3
In tema di imposte sui redditi, l'esistenza di una plusvalenza non può essere accertata induttivamente sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.
La norma, ritenuta interpretativa e quindi applicabile retroattivamente, esclude che il solo valore definito ai fini dell'imposta di registro possa fondare automaticamente l'accertamento di una maggiore plusvalenza ai fini reddituali.
Codice di procedura civile, art. 100
Richiede un interesse concreto e attuale ad agire. Nel caso esaminato, tale interesse è stato escluso perché, al momento del ricorso, il debito tributario era già integralmente estinto e l'atto non produceva più effetti sostanziali.
Costituzione, artt. 3 e 53
La richiesta di rinvio alla Corte costituzionale è stata respinta perché prospettata in modo generico e privo di adeguata motivazione.
Massime di principio
- Quando un accertamento tributario viene definito con adesione e il debito viene integralmente pagato da uno dei coobbligati solidali, l'atto impositivo non è più utilmente impugnabile dagli altri coobbligati, perché la pretesa tributaria è stata definita ed estinta.
- Prima di proporre ricorso occorre verificare se l'atto impugnato produca ancora effetti giuridici e se sussista un interesse concreto e attuale; il semplice timore di possibili conseguenze future non è normalmente sufficiente.
- L'accertamento con adesione di un coobbligato non equivale, di regola, a una decisione giudiziale sfavorevole opponibile agli altri coobbligati: tuttavia, se l'adesione determina l'integrale estinzione del debito, può venir meno l'interesse a contestare l'atto.
- Il valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro non può, da solo, dimostrare automaticamente una maggiore plusvalenza ai fini delle imposte sui redditi; l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi secondo la disciplina applicabile.
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate in modo specifico, motivato e rilevante per la decisione; una censura generica non viene esaminata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 729 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 731 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 732 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 739 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 giu 2019Sentenza del 07/06/2019 n. 741 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →