Sentenza del 07/06/2019 n. 426 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
La tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento alla telefonia mobile è dovuta dagli enti locali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Provincia ha impugnato l'accertamento e le sanzioni per il ritardato pagamento della tassa di concessione governativa relativa a contratti di abbonamento alla telefonia mobile. Ha sostenuto che l'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641/1972 fosse stato abrogato e, comunque, che la Provincia dovesse beneficiare dell'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato, in quanto fiscalmente assimilabile alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. In subordine ha chiesto la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la legittimità dell'accertamento e delle sanzioni. Ha stabilito che l'esenzione dalla tassa prevista per le Amministrazioni dello Stato non si estende alle Province, che sono enti locali e non amministrazioni statali. L'agevolazione fiscale è stata interpretata restrittivamente e non è stata ritenuta sufficiente la generica assimilazione delle Province alle amministrazioni pubbliche prevista dal d.lgs. n. 165/2001. Le spese del grado di appello sono state compensate, trattandosi di una controversia tra pubbliche amministrazioni.
Norme richiamate
Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
Prevede la tassa di concessione governativa sui contratti di abbonamento alla telefonia mobile; la sua applicazione agli enti locali è stata ritenuta legittima.
Art. 13-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641
Prevede l'esenzione dalla tassa a favore delle Amministrazioni dello Stato. L'esenzione, in quanto agevolazione fiscale, è di stretta interpretazione e non può essere estesa alle Province in assenza di una specifica disposizione.
Art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
La disposizione individua le amministrazioni pubbliche, includendo anche Regioni, Province e Comuni, ma non determina una generalizzata equiparazione delle amministrazioni pubbliche alle Amministrazioni dello Stato ai fini delle agevolazioni fiscali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9560/2014
Ha affermato che gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non potendo beneficiare dell'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato.
Cassazione, ordinanza n. 23052 del 14 dicembre 2012
Ha confermato l'obbligo degli enti locali di pagare la tassa di concessione governativa sui contratti di telefonia mobile.
Cassazione, ordinanza n. 25292 del 25 ottobre 2017
Ha ribadito che l'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato non opera a favore delle Province, in quanto enti locali.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a soggetti non espressamente indicati dalla legge.
- L'inclusione di un ente tra le amministrazioni pubbliche non comporta automaticamente la sua equiparazione allo Stato ai fini delle agevolazioni o delle esenzioni tributarie.
- Province, Comuni e altri enti locali devono considerarsi soggetti passivi della tassa di concessione governativa sui contratti di telefonia mobile, salvo una specifica norma che preveda diversamente.
- Per applicare un'esenzione a un ente pubblico occorre verificare la categoria soggettiva espressamente prevista dalla norma e non soltanto la sua natura pubblica.
- In controversie tributarie tra pubbliche amministrazioni, le spese di giudizio possono essere compensate, anche se una parte risulta soccombente.
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