Cassazione Penale, Sentenza n. 3890/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari chiedendo la cassazione per due motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta carenza di autonoma e critica valutazione dei gravi indizi da parte del giudice del riesame; censura inoltre la valutazione ritenuta illegittima dell'esercizio della facoltà di non rispondere; (2) vizio di motivazione per mancata valutazione delle deduzioni difensive relative a specifici capi, in particolare l'esibizione di contratti d'appalto che, secondo la difesa, dimostrerebbero la lecita attività imprenditoriale del ricorrente e spiegherebbero la provenienza e la movimentazione del materiale metallico, nonché l'irrilevanza del furto notturno contestato alla luce della dimora e dell'attività lavorativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse effettuato una personale e autonoma valutazione della gravità indiziaria, esponendo in modo adeguato la concordanza e la precisione degli indizi (gps dell'auto, tabulati telefonici, servizi di osservazione/pedinamento, dichiarazioni testimoniali, avvistamento diretto della polizia giudiziaria) e come tali elementi, comparati tra loro, giustificassero il giudizio di gravità indiziaria. Sul punto del silenzio dell'indagato la Corte ha chiarito che il Tribunale non lo ha valorizzato negativamente, ma ha osservato che il ricorrente non ha fornito elementi utili a scardinare il quadro indiziario. Quanto ai contratti prodotti, la Corte ha ritenuto che molteplici documenti fossero temporalmente inconferenti rispetto alla maggior parte degli episodi contestati e comunque non idonei a spiegare razionalmente la presenza notturna dell'indagato nei luoghi dei furti. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
"nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen."
il richiamo indica il vincolo formale sui motivi di impugnazione in cassazione: il ricorso deve enunciare i motivi nei limiti e con la specificità richiesti dalla disposizione, evitando censure generiche
"ex art. 616 cod. proc. pen."
prevede che, a seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve compiere una autonoma e motivata valutazione della gravità indiziaria: non è sufficiente la mera trascrizione degli atti dell'accusa, ma è richiesta la comparazione e l'apprezzamento delle fonti indiziarie (gps, tabulati, osservazioni, dichiarazioni).
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non comporta automaticamente una valutazione negativa; tuttavia, se il silenzio non è accompagnato da elementi difensivi capaci di scalfire il quadro indiziario, il giudice può rilevarne l'assenza di elementi contrari.
- La difesa deve indicare con precisione quali parti della motivazione sono carenti e dimostrare come tali omissioni avrebbero potuto determinare una decisione diversa: censure vaghe o una mera richiesta di diversa valutazione dei fatti sono spesso inammissibili o infondate in cassazione.
- La documentazione prodotta a difesa (es. contratti, appalti) è efficace solo se è temporalmente e fattualmente compatibile con gli episodi contestati e offre una spiegazione alternativa plausibile alla presenza dell'imputato nei luoghi e nei tempi dei fatti.
- La Corte di cassazione non è chiamata a rivedere i fatti e le prove in modo sostitutivo ma a verificare la correttezza della motivazione e l'adeguatezza dell'apprezzamento indiziario compiuto dal giudice cautelare; una diversa ricostruzione dei fatti va proposta con elementi nuovi o mostrando vizi formali della motivazione
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