Cassazione Penale, Ordinanza n. 19192/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p., nonché non idoneo a confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 20 giugno 2025, censurando con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze sono formulate in modo generico e non specifico: non vi è un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, né l'indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno del dissenso, con conseguente impossibilità per il giudice di legittimità di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con puntuale indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta; la loro mancanza comporta inammissibilità.
Richiamato in relazione alla sanzione di inammissibilità per l'inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- L'impugnazione penale deve essere una critica argomentata del provvedimento impugnato: i motivi devono confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione censurata.
- La mera deduzione, in termini generici, di violazione di legge o vizio di motivazione, senza specificare gli errori di fatto e di diritto e senza misurarsi con la ratio decidendi, rende il ricorso inammissibile.
- In sede di legittimità non è sufficiente lamentare una pretesa errata valutazione delle risultanze processuali se non si indica concretamente dove e perché la motivazione della sentenza di merito sarebbe illogica o erronea.
- La mancanza dei requisiti di specificità dell'atto di impugnazione impedisce al giudice di cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
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