Cassazione Penale, Sentenza n. 16351/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare contestava l'attribuzione all'imputato della disponibilità e gestione delle "pen drive" contenenti la contabilità del clan (sequestrate nel 2007 presso altro sodale); denunciava l'assenza di un adeguato vaglio critico sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (presunte generiche, senza riscontri estrinseci, talune mendaci o cronologicamente incompatibili con lo stato detentivo dell'imputato a partire dal 7 agosto 1998); sosteneva l'omessa dimostrazione di un apporto concreto e continuativo dell'imputato alla vita dell'associazione nel periodo oggetto di contestazione (4 settembre 1998 - 27 febbraio 2015).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato la valutazione della Corte di appello e del Tribunale: i dati contenuti nelle "pen drive" (contabilità del clan) che indicavano l'imputato tra i destinatari di erogazioni economiche, unitamente alla convergenza e alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e ad altri riscontri (pregressa condotta criminale, frequentazioni con il capo clan, ammissioni rese dall'imputato in dibattimento), sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la perdurante appartenenza dell'imputato al clan anche durante il periodo di detenzione. La Corte ha inoltre osservato che eventuali errori non decisivi (es. travisamento su chi fosse il custode delle pen drive) non incidono sulla tenuta logica della decisione; la mancanza di riscontri su singoli episodi non invalida l'accertamento dell'associazione, che ha per oggetto l'appartenenza complessiva e non l'accertamento di specifici comportamenti del singolo.
Norme richiamate
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione della chiamata di correità: i riscontri alle dichiarazioni di coimputati o correlati possono consistere anche in ulteriori dichiarazioni accusatorie, ma devono presentare convergenza sul fatto centrale, autonomia da intese fraudolente e sufficiente specificità individualizzante; tali criteri sono stati applicati per apprezzare la reciproca convergenza dei collaboratori.
La partecipazione all'associazione per delinquere di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa; non è necessario provare un singolo atto, ma l'appartenenza stabile e la 'messa a disposizione' in favore del sodalizio.
d.l. 13 maggio 1991, n.152, art. 7 (conv. legge 12 luglio 1991, n.203)
art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n.152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n.203
Norma citata nel quadro delle pregresse condanne aggravate; utilizzata per ricostruire la storia criminale dell'imputato come elemento integrativo del quadro probatorio.
Cass., Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021
Orientamento secondo cui la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa si manifesta con lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa, confermato dalla Corte come principio guida per valutare la perdurante appartenenza.
Cass. giurisprudenza su valutazione della correità (es. Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999 Calascibetta; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019 Campo)
Sez. 2, n. 3616 del 17/12/1999; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019
Consolidati principi interpretativi su come apprezzare la convergenza e l'autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori, richiamati per giustificare la valutazione complessiva della prova.
Massime di principio
- La presenza del nome dell'imputato in documentazione contabile della cosca (es. "pen drive") e la percezione di 'stipendio' dalla consorteria costituiscono elemento probatorio forte e possono dimostrare la perdurante appartenenza anche se l'imputato è sottoposto a misure detentive.
- Lo stato detentivo dell'imputato non determina automaticamente la cessazione della partecipazione a un'associazione mafiosa; occorre prova di cessazione esplicita o di espulsione, altrimenti la partecipazione può perdurare.
- La convergenza di più dichiarazioni di collaboratori, anche se riguardano fatti diversi e collocati in tempi non perfettamente sovrapponibili, può fornire riscontri idonei a dimostrare l'appartenenza all'associazione: non è necessario che il riscontro individualizzante riguardi la medesima condotta narrata.
- Errori di dettaglio o asserite inesattezze temporali dei collaboratori non invalidano di per sé le loro dichiarazioni se sussiste una convergenza sostanziale e riscontri documentali esterni.
- La valutazione della prova richiede un complessivo apprezzamento logico e motivato; contestazioni formali (es. attribuzione della custodia di documenti) sono irrilevanti se il contenuto probatorio degli atti è autonomamente convincente.
- Per il reato associativo non è necessario provare singole azioni del singolo associato: l'elemento decisivo è il suo inserimento stabile e la messa a disposizione per il conseguimento degli scopi criminosi del sodalizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16267/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16269/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16271/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16272/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16276/2026 del 06/05/2026
- Sentenza penale · 6 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16277/2026 del 06/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →