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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44696/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico Ministero ha impugnato la decisione del GUP che, il 15/02/2022, ha restituito gli atti al PM disponendo la citazione diretta per il reato qualificato come violenza privata. Con il primo motivo il PM denunciava l'errata qualificazione giuridica del fatto: il GUP avrebbe escluso l'elemento dell'ingiusto profitto, pur configurabile anche come utilità non patrimoniale, dal momento che l'imputato, dopo l'avviso di chiusura indagini, avrebbe cercato di costringere la persona offesa a rimettere la querela per ottenere il vantaggio di evitare l'esercizio dell'azione penale. Con il secondo motivo il PM contestava l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al PM adottato dal GUP investito di richiesta di rinvio a giudizio, perché tale restituzione, usata per riqualificare il fatto e imporre al PM di procedere con citazione diretta, lederebbe le prerogative del PM e determinerebbe una indebita regressione e stasi del procedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il Collegio ha qualificato l'ordinanza del GUP come abnorme per regressione indebita del procedimento: il GUP non può, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disporre la restituzione degli atti al PM al fine di procedere con citazione diretta previa riqualificazione del fatto. La Corte ha richiamato la giurisprudenza dominante e le Sezioni Unite che confermano che tale uso della restituzione impone al PM un'attività contra legem e può comprimere i diritti difensivi, determinando stasi. Ha quindi annullato la decisione impugnata e ha disposto la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; qui invocata dal PM per impugnare la sentenza del GUP

  • art. 423 cod. proc. pen.

    Uno degli strumenti procedurali che il GUP deve usare per precisare o modificare l'imputazione ove ne ricorrano i presupposti, e non la restituzione degli atti

  • art. 425 cod. proc. pen.

    Disciplina altri poteri del GUP relativi alla gestione dell'imputazione, richiamato come strumento corretto per la riqualificazione

  • art. 429 cod. proc. pen.

    Norma pertinente alle modifiche o correzioni dell'imputazione che il GUP può effettuare nei limiti previsti dalla legge

  • art. 516 e ss. cod. proc. pen.

    Previsione delle contestazioni suppletive in caso di necessità di integrazione dell'imputazione; il provvedimento di restituzione impedirebbe l'uso ordinario di tali strumenti

  • art. 521-bis cod. proc. pen.

    Norma che regola l'udienza preliminare e la possibile rifiuto a tenerla; richiamata per evidenziare il rischio di stallo procedimentale se il PM non può utilizzare gli strumenti ordinari

  • art. 33-sexies cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla questione della restituzione degli atti per citazione diretta, come norma collegata alle ipotesi in cui il GUP può o non può disporre restituzione

Massime di principio

  • Il Giudice dell'udienza preliminare non può, investito di una richiesta di rinvio a giudizio, disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero al fine di riqualificare il fatto e costringere il PM a procedere con citazione diretta: tale uso della restituzione è abnorme e annullabile in Cassazione
  • La categoria di "abnormità" serve a correggere provvedimenti che, pur formalmente esistenti, sono funzionalmente estranei all'ordinamento perché arrecano indebita regressione o stasi del procedimento
  • La riqualificazione dell'imputazione da parte del GUP deve avvenire tramite gli strumenti processuali previsti (artt. 423, 425, 429 c.p.p. e, se del caso, contestazioni suppletive), rispettando le prerogative del PM e i diritti di difesa
  • L'elemento dell'ingiusto profitto, rilevante nella distinzione tra violenza privata e reati che richiedono l'elemento del vantaggio, può comprendere utilità non patrimoniali; nella valutazione della qualificazione giuridica bisogna considerare se il comportamento sia volto a conseguire un vantaggio anche non economico
  • In casi analoghi, il PM che ritenga illegittima la restituzione degli atti può proporre ricorso per cassazione per abnormità funzionale dell'ordinanza, chiedendo l'annullamento e la restituzione degli atti al GIP per il prosieguo secondo le regole ordinarie

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