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Sentenza

Sentenza del 19/10/2020 n. 22686 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego, da parte dell'Amministrazione, del rimborso di addizionali provinciali pagate in eccedenza per gli anni 2007-2009. (XXXXX) aveva chiesto il rimborso nel giugno 2011; l'Agenzia lo aveva respinto ritenendo il diritto decaduto per il termine biennale previsto dal D.Lgs. 26/10/1995, n.504, art.14, comma 2. In appello la CTR aveva accolto il contribuente ritenendo che il termine biennale di decadenza si applichi solo ai pagamenti indebiti e non ai pagamenti "in eccesso", per i quali varrebbe il termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 56 e 14 del D.Lgs. n.504/1995.

La decisione

La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione. La Corte ha chiarito il principio di diritto: i versamenti e i conguagli annuali (saldo a credito) nell'ambito del rapporto tributario costituiscono modalità di pagamento che, durante la vigenza del rapporto, sono automaticamente compensate nei successivi versamenti e non configurano rimborso reclamabile. Il credito diventa "pagamento indebito" soltanto alla cessazione del rapporto tributario; da quel momento decorre il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, TUA per chiedere il rimborso. Poiché (XXXXX) aveva continuato a presentare dichiarazioni di consumo almeno fino al 2011, non era per ciò stesso decaduta; la CTR dovrà verificare, in sede di rinvio, se il rapporto tributario sia effettivamente cessato e dunque se il contribuente avesse diritto al rimborso.

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 56, comma 1

    con la dichiarazione annuale di consumo si realizza il fatto costitutivo rappresentato dall'(eventuale) pagamento di indebito

    L'art. 56 individua nella dichiarazione annuale il momento in cui si determina il conguaglio; tuttavia la Corte precisa che, durante il rapporto, il saldo a credito è modalità di pagamento compensabile e non dà luogo a rimborso prima della cessazione del rapporto.

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 14, comma 2

    termine biennale di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso

    L'art. 14 stabilisce il termine di decadenza biennale per richiedere rimborsi per pagamenti indebiti; la Corte interpreta che tale termine decorre solo dalla cessazione del rapporto tributario quando emerge il saldo creditorio non più utilizzabile in compensazione.

  • Codice Civile, art. 2946

    La CTR aveva applicato il termine prescrizionale decennale ex art. 2946 c.c.; la Corte osserva che si è qui in tema di decadenza (termine speciale) e non di prescrizione ordinaria, che sono istituti diversi per natura e disciplina.

  • Codice Civile, art. 1823

    Viene richiamata per analogia la nozione di chiusura del conto corrente: come nel c/c la pretesa può essere esigibile alla chiusura, così nel rapporto d'imposta il credito diventa "indebito" alla cessazione del rapporto.

  • Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, art. 26, comma 8 (oggi comma 13)

    Richiamato per affinità con il sistema di liquidazione delle accise sul gas metano ed energia elettrica; conferma l'interpretazione che le rate mensili sono frazionamenti di un unico debito e che il saldo annuale determina un nuovo credito o debito utilizzabile nei successivi versamenti.

Massime di principio

  • I versamenti a titolo di acconti e il conguaglio determinato con la dichiarazione annuale costituiscono modalità di pagamento: durante la vigenza del rapporto tributario il saldo a credito è destinato ex lege alla compensazione dei successivi versamenti e non può essere chiesto a rimborso.
  • Il diritto al rimborso per un saldo creditorio diventa "pagamento indebito" solo alla cessazione del rapporto tributario; da tale momento decorre il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, TUA per presentare la richiesta di rimborso.
  • Non confondere decadenza e prescrizione: i termini speciali di decadenza previsti dal TUA operano con regole autonome rispetto alla prescrizione ordinaria del codice civile.
  • Per tutelarsi, il contribuente che pretende un rimborso deve documentare la data di cessazione del rapporto tributario o dell'ultimo periodo utile: se il rapporto è ancora in essere, amministrazione potrà legittimamente compensare il credito sui versamenti successivi.
  • Amministrazioni e contribuenti devono verificare la sussistenza del rapporto tributario al momento della richiesta di rimborso; un diniego basato su decorrenza biennale può essere infondato se il rapporto non è cessato.

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