Cassazione Penale, Sentenza n. 9678/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna del 18/05/2023 che ha rigettato il reclamo avverso la proroga di tre mesi del controllo della corrispondenza del detenuto Libri, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis. La proroga era motivata dall'intercettazione (risalente a cinque anni prima) in cui il reggente della cosca, omonimo Antonio Libri (cl. 1983), mostrava interesse per la salute del ricorrente e manifestava impegno a liberarlo, elemento ritenuto dal Tribunale idoneo a giustificare la continuazione del controllo. Il ricorrente eccepiva che per oltre 22 anni non era mai stata trattenuta corrispondenza, che intratteneva rapporti solo con stretti congiunti (avendo anche chiesto la rinuncia alla socialità), che non risultavano rapporti con il Libri cl. 1983 e che l'intercettazione era vetusta e fatta di millanterie, quindi insufficiente a provare un rischio attuale per la sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la legittimità del controllo sulla corrispondenza nei confronti di detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis, ha ritenuto congrua e non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale circa l'idoneità dell'interesse manifestato dal reggente della cosca a giustificare la prosecuzione del monitoraggio, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possano essere tra l'altro disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, limitazioni alla corrispondenza per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi
Consente la limitazione della corrispondenza per esigenze investigative, di prevenzione o di ordine/ sicurezza dell'istituto e prevede limiti temporali, giustificando il controllo e la proroga del visto di censura quando sussistono tali esigenze.
art. 41-bis ord. pen., comma 2-quater, lett. e)
sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale esterna
Stabilisce espressamente, per i detenuti in regime differenziato 41-bis, la possibilità di controllo/censura della corrispondenza al fine di impedire collegamenti con l'organizzazione criminale esterna; essa delimita scopo, presupposti e durata del controllo.
art. 15 Cost. e art. 8 CEDU
I limiti imposti alla corrispondenza devono essere compatibili con la riserva di legge e con il bilanciamento con i diritti costituzionali e convenzionali alla corrispondenza e alla vita privata; la norma 41-bis/18-ter è ritenuta conforme a tali principi nella giurisprudenza citata.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, Ganci, Rv. 226629-01)
Richiamata per confermare che l'adozione del visto di controllo sulla corrispondenza nei confronti dei detenuti 41-bis è compatibile con Costituzione e CEDU, se connotata da adeguata motivazione e limiti.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, la legge prevede espressamente il controllo/censura della corrispondenza quando sono ravvisabili esigenze di ordine o sicurezza pubblica o per impedire collegamenti con organizzazioni criminali esterne; ciò rende legittime misure anche limitative della corrispondenza purché adeguatamente motivate.
- La valutazione del giudice di sorveglianza circa la sussistenza del rischio e della necessità del controllo è in sede di legittimità sindacabile con prudenza: motivazioni non manifestamente illogiche o contraddittorie sono difficili da superare in cassazione.
- Elementi indiziari provenienti da terzi (es. intercettazioni che documentano interesse o interventi di capi o reggenti di cosche) possono giustificare la prosecuzione del monitoraggio anche se datati, se ritenuti indicativi di potenziale influenza o collegamenti con l'organizzazione esterna.
- La mera assenza di trattenute di missive in passato o rapporti epistolari limitati non esclude automaticamente la necessità di controlli: il giudice può valutare il quadro complessivo e la pericolosità concreta o potenziale collegata ai rapporti esterni.
- Per contestare efficacemente tali provvedimenti il detenuto dovrà fornire elementi concreti che smentiscano l'esistenza di rapporti o il rischio concreto (es. prova di interruzione stabile dei contatti con l'organizzazione, perizia sulla inesistenza di comunicazioni recenti, elementi che dimostrino l'inaffidabilità delle intercettazioni invocate).
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