Sentenza del 22/03/2017 n. 7281 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006, contestando maggiori compensi sulla base dei movimenti dei conti correnti bancari e chiedendo le corrispondenti imposte IRPEF e IRAP. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia aveva accolto i ricorsi del contribuente e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia, quest’ultima ha proposto ricorso per Cassazione con un unico motivo: omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In particolare, lamentava il mancato esame di elementi relativi alla discordanza temporale tra fatture e pagamenti e a versamenti qualificati come «apporto del titolare».
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’Agenzia non aveva indicato, come richiesto per il vizio denunciato, quale fatto storico decisivo fosse stato omesso, da quali dati risultasse, come e quando fosse stato discusso tra le parti e in che modo fosse stato sottoposto al giudice d’appello; in particolare, non aveva individuato gli specifici motivi d’appello che avrebbero devoluto tali fatti al giudice. Inoltre, le circostanze indicate erano elementi istruttori, non fatti storici decisivi omessi: la CTR aveva comunque esaminato il fatto storico centrale, ossia i movimenti bancari, e aveva ritenuto superata la presunzione sulla base della documentazione prodotta. La decisione della CTR resta quindi ferma. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare al resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.500 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il motivo di ricorso riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata trattazione puntuale di ogni elemento probatorio. Il vizio non sussiste se il giudice ha comunque considerato il fatto rilevante, anche senza discutere tutte le prove.
Art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"
Il ricorso deve identificare con precisione il fatto omesso, il suo supporto documentale, la sua discussione nel processo e la sua decisività. Nel caso concreto l’Agenzia non ha inoltre indicato dove i fatti fossero stati introdotti nei motivi d’appello.
Art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
in osservanza dell'art. 366 c.p.c. , comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività"
La Corte richiama questa disposizione insieme all’art. 366, n. 6, c.p.c. a fondamento degli oneri di specificità e documentazione del ricorso per Cassazione; la mancata osservanza di tali requisiti concorre all’inammissibilità.
Massime di principio
- Per dedurre in Cassazione l’omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare il fatto storico specifico, il dato da cui emerge, quando e come è stato discusso e perché avrebbe potuto determinare un esito diverso.
- Se il fatto storico rilevante è stato considerato dal giudice di merito, il mancato esame separato di singoli documenti, indizi o circostanze probatorie non integra, da solo, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
- Quando si denuncia l’omesso esame di fatti che si assumono dedotti in appello, occorre indicare con precisione gli atti e i motivi d’appello attraverso cui quei fatti sono stati sottoposti al giudice; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
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