Cassazione Civile, Ordinanza n. 27062/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di revocazione per rinuncia al ricorso ex artt. 390 e 391 c.p.c., prendendo atto dell'adesione dell'Agenzia delle Entrate alla definizione agevolata (rottamazione-quater) e della quantificazione concordata della somma. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso in materia di imposta di successione, con cui l'Ufficio aveva rettificato in aumento il valore degli immobili caduti nella successione di un de cuius. I contribuenti avevano impugnato l'atto ottenendo inizialmente l'accoglimento in primo grado, poi il rigetto in appello e infine il rigetto del ricorso per cassazione con ordinanza della Corte. Avverso quest'ultima ordinanza veniva proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. Tuttavia, prima della decisione nel merito della revocazione, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso perché si sono avvalsi della c.d. rottamazione-quater delle cartelle di pagamento; l'Agenzia delle Entrate ha aderito alla definizione, con determinazione concordata della somma dovuta.
Norme richiamate
Viene richiamato come base processuale del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza di cassazione.
La costituzione dell'Agenzia è avvenuta ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.
artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme richiamate per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Sono le norme poste a fondamento della rinuncia al ricorso e della conseguente estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione avverso un provvedimento della Corte di cassazione, la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando sia validamente intervenuta ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.
- L'adesione della parte resistente a una definizione agevolata della pretesa fiscale, con concorde determinazione dell'importo dovuto, può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al ricorso e della chiusura del processo.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure e le spese restano regolate secondo la formula della compensazione materiale indicata nel provvedimento, ossia a carico di chi le ha anticipate.
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