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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26228/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato, in giudizio abbreviato, per concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso quale mandante e beneficiario di una richiesta di "pizzo" nei confronti dell'imprenditore Feliciello Paolo, veicolata tramite il coimputato Verso Enrico, nel periodo aprile-settembre 2016. Ha impugnato sostenendo che: le dichiarazioni del collaboratore Orabona non fornivano indicazioni specifiche sul suo coinvolgimento; le dichiarazioni accusatorie risultavano datate oltre sei anni rispetto ai fatti; le intercettazioni non proverebbero minacce o la concreta richiesta estorsiva né la consegna di denaro e il trasferimento di somme al ricorrente; la condotta sarebbe al più un recupero credito; infine ha chiesto il riconoscimento di attenuanti generiche per gravi condizioni di salute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato e generico. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente valorizzato numerose intercettazioni che dimostravano la pretesa estorsiva, la consegna di somme a favore del ricorrente tramite il Verso e il timore della vittima dovuto alla forza intimidatrice del clan, nonché l'emersione del ruolo del ricorrente nel contesto camorristico anche attraverso dichiarazioni di collaboratori, valutate in convergenza con le intercettazioni. Ha confermato altresì il diniego delle attenuanti generiche come motivato e congruo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 cod. pen.

    Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame l'elemento che ritiene prevalente tra quelli indicati dall'articolo; anche un solo elemento può giustificare la decisione.

  • art. 125, comma 3 cod. pen.

    Se la determinazione della pena non si discosta eccessivamente dai minimi edittali, l'uso di locuzioni come "pena congrua" è compatibile con l'obbligo motivazionale previsto dall'articolo.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020; Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007)

    citazioni di precedenti rese in motivazione

    Confermano i principi applicati in motivazione relativi alla valutazione delle attenuanti, all'obbligo motivazionale nella determinazione della pena e ai criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori quando convergenti con altri elementi probatori.

Massime di principio

  • Per reati estorsivi con "metodo mafioso" il tribunale valuta nel loro complesso intercettazioni, comportamento della vittima (es. mancata resistenza per timore), flussi di denaro tramite intermediari e dichiarazioni di collaboratori: la convergenza di questi elementi può essere sufficiente a provare l'aggravante mafiosa anche se singoli atti non contengono minacce esplicite.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vengono valorizzate come elemento corroborante quando sono coerenti con altre prove (intercettazioni, riscontri fattuali) e non devono necessariamente contenere ogni dettaglio identificativo del ruolo del ricorrente per assumere importanza probatoria.
  • In cassazione i motivi devono essere specifici e circostanziati: censure generiche o non indicate su singoli atti probatori sono spesso dichiarate inammissibili.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato dal giudice di merito richiamando un solo elemento rilevante tra quelli dell'art. 133 cod. pen.; le condizioni di salute del reo devono essere adeguatamente documentate e valorizzate per prevalere sulla gravità del fatto.
  • Per contestare efficacemente una condanna per estorsione aggravata dal metodo mafioso la difesa dovrebbe mirare a: 1) contestare puntualmente le intercettazioni richiamate nella motivazione, 2) offrire riscontri documentali che smentiscano i trasferimenti di denaro o spiegazioni alternative lecite, 3) mettere in discussione la attendibilità e la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori con elementi probatori concreti.

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