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Sentenza

Sentenza n. 1047/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202100060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha rilevato la ritualità della rinuncia, in quanto munita della procura necessaria e notificata alla parte resistente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, considerato il complessivo assetto degli interessi coinvolti e l'assenza di difese successive al rigetto della domanda cautelare.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota comunale di rigetto definitivo della richiesta di riesame del diniego di approvazione di un progetto unitario

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la nota del 6 novembre 2020 con cui il Settore Edilizia e Urbanistica del Comune di Castel Maggiore aveva rigettato definitivamente la richiesta di riesame del precedente diniego di approvazione di un progetto unitario. Dopo il rigetto dell'istanza cautelare, la ricorrente ha depositato il 20 febbraio 2026 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, munita di procura espressamente autorizzativa e notificata al Comune nella stessa data.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia rituale al ricorso richiede il rispetto dei requisiti formali, tra cui la procura espressamente autorizzativa del difensore e la notificazione alla parte resistente; accertata la ritualità, il giudice prende atto della rinuncia.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata con sentenza in rito.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La norma è richiamata quale base per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso è rituale quando il difensore è munito di procura espressamente autorizzativa e l'atto è notificato alla parte resistente; in tal caso il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio.
  • In presenza di una rinuncia rituale, la definizione del giudizio avviene con sentenza in rito ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., senza ulteriore esame del merito dell'impugnazione.
  • Le spese possono essere compensate quando, valutato il complessivo assetto degli interessi della vicenda amministrativa, non risultino ulteriori difese successive al rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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