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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25608/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente contro il diniego di rimborso. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, cittadino italiano residente in Francia, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF versata per gli anni 2000-2003, sostenendo che i compensi percepiti come impiegato presso il Comune di Ventimiglia dovessero essere tassati in Francia, in quanto lavoratore frontaliero e residente nello Stato estero. L'Agenzia delle Entrate aveva respinto l'istanza ritenendo invece imponibili in Italia tali remunerazioni sulla base dell'art. 19 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e in appello. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 19 della Convenzione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente limitato l'ambito dell'art. 19 ai soli dipendenti con funzioni pubbliche autoritative o certificative, escludendo chi svolge funzioni esecutive.

Norme richiamate

  • art. 15 Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni

    stabilisce la regola generale di imposizione nello Stato di residenza per i redditi da lavoro dipendente, salvo le eccezioni previste, tra cui l'art. 19.

  • art. 19 Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni

    «Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale [...] a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato»

    si applica a tutte le remunerazioni corrisposte da uno Stato o da un suo ente locale o territoriale per servizi resi alle sue dipendenze; la rubrica "Funzioni pubbliche" non ha valore limitativo e la tassazione spetta solo allo Stato che corrisponde il reddito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal controricorrente nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nell'interpretazione di una convenzione contro le doppie imposizioni, il dato testuale della disposizione prevale sulla sola rubrica dell'articolo, che non può essere utilizzata per restringere il significato della norma quando il testo sia chiaro.
  • L'articolo convenzionale sulle remunerazioni pagate da uno Stato, da una sua suddivisione o da un ente locale si applica a tutti i compensi corrisposti per servizi resi alle dipendenze dell'apparato pubblico, senza distinzione tra funzioni autoritative ed esecutive, se la formulazione non introduce tale limitazione.
  • Quando la norma convenzionale prevede che i compensi siano imponibili soltanto nello Stato che li corrisponde, essa deroga alla regola generale che assogna a tassazione nello Stato di residenza i redditi da lavoro dipendente.
  • Se il giudice di merito ha applicato erroneamente la convenzione fiscale ma non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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