Cassazione Penale, Ordinanza n. 40494/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha rilevato che le censure svolte non colpivano la statuizione di inammissibilità dell'appello per tardività e che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di primo grado.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello da lui presentato contro la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur in assenza di prove. Ha inoltre invocato la prescrizione del reato. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo generico ed eccentrico rispetto alla reale ratio della decisione impugnata, poiché l'appello era stato dichiarato inammissibile per tardività e non nel merito; ha ritenuto infondata anche la deduzione sulla prescrizione, rilevando che il termine di sette anni e sei mesi decorrente dal 9 febbraio 2017 non era ancora spirato alla data della sentenza di primo grado del 20 novembre 2023.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
È il reato oggetto della condanna di primo grado e del successivo giudizio di impugnazione; la sentenza non ne affronta il merito, ma presuppone la sua contestazione e la validità della condanna.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata decide esclusivamente sull'inammissibilità dell'appello per tardività, il ricorso per cassazione che censuri il merito della condanna è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva.
- Le doglianze formulate in modo generico o eccentrico rispetto al tema deciso non sono idonee a superare una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione di merito.
- La deduzione della prescrizione è inammissibile o infondata se, sulla base dei dati cronologici indicati, il termine massimo non era ancora decorso alla data rilevante per il giudizio di primo grado.
- In presenza di ricorso inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti applicati dalla Corte.
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