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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40430/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, formulata dal difensore in data 04/09/2023; per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative all'art. 23-bis e alle attenuanti generiche e non ha disposto l'ordine di versamento di somme aggiuntive.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.; deduceva (1) violazione della disciplina di comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale in appello ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020, per omessa comunicazione al difensore, e (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma descrittiva del reato per il quale il ricorrente è stato condannato; nella sentenza di Cassazione la questione di merito relativa alla condanna non è stata esaminata a causa della rinuncia all'impugnazione.

  • art. 23-bis d.l. 137/2020, convertito dalla legge 176/2020

    art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020

    Previsione procedurale circa la comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale in sede di appello; nel ricorso il difensore lamentava la mancata comunicazione come vizio procedurale, ma la Cassazione non ha deciso sulla questione perché il ricorso è stato reso inammissibile per rinuncia sopravvenuta.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se validamente manifestata, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di decidere sulle questioni di merito sollevate.
  • La sopravvenuta rinuncia comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; l'eventuale ordine di versamento di somme aggiuntive è discrezionale e non obbligatorio.
  • Le censure procedurali (es. omissione della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale ai sensi dell'art. 23-bis) devono essere sollevate e non possono essere vagliate se l'impugnazione viene rinunciata prima della decisione.
  • Se si ritiene che vi sia stata violazione di norme procedurali rilevanti per il diritto di difesa, è importante non rinunciare all'impugnazione prima di ottenere un pronunciamento, salvo valutazione strategica consapevole del difensore.
  • La proclamazione di inammissibilità per rinuncia non equivale a una valutazione di merito: la sentenza di inammissibilità non modifica la valutazione sulla responsabilità penale già pronunciata nei gradi inferiori.

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