Cassazione Penale, Sentenza n. 40430/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia all'impugnazione, formulata dal difensore in data 04/09/2023; per effetto della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; il Collegio non ha esaminato nel merito le censure relative all'art. 23-bis e alle attenuanti generiche e non ha disposto l'ordine di versamento di somme aggiuntive.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 385 c.p.; deduceva (1) violazione della disciplina di comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale in appello ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020, per omessa comunicazione al difensore, e (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
Norma descrittiva del reato per il quale il ricorrente è stato condannato; nella sentenza di Cassazione la questione di merito relativa alla condanna non è stata esaminata a causa della rinuncia all'impugnazione.
art. 23-bis d.l. 137/2020, convertito dalla legge 176/2020
art. 23-bis d.l. 137/2020 conv. legge 176/2020
Previsione procedurale circa la comunicazione al difensore delle conclusioni del Procuratore generale in sede di appello; nel ricorso il difensore lamentava la mancata comunicazione come vizio procedurale, ma la Cassazione non ha deciso sulla questione perché il ricorso è stato reso inammissibile per rinuncia sopravvenuta.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se validamente manifestata, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di decidere sulle questioni di merito sollevate.
- La sopravvenuta rinuncia comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; l'eventuale ordine di versamento di somme aggiuntive è discrezionale e non obbligatorio.
- Le censure procedurali (es. omissione della comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale ai sensi dell'art. 23-bis) devono essere sollevate e non possono essere vagliate se l'impugnazione viene rinunciata prima della decisione.
- Se si ritiene che vi sia stata violazione di norme procedurali rilevanti per il diritto di difesa, è importante non rinunciare all'impugnazione prima di ottenere un pronunciamento, salvo valutazione strategica consapevole del difensore.
- La proclamazione di inammissibilità per rinuncia non equivale a una valutazione di merito: la sentenza di inammissibilità non modifica la valutazione sulla responsabilità penale già pronunciata nei gradi inferiori.
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