Cassazione Penale, Ordinanza n. 21393/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il caso riguarda la revoca, disposta d'ufficio dal giudice del Tribunale, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di un soggetto per il presunto superamento della soglia reddituale per l'anno 2023, sulla base di una comunicazione degli uffici finanziari che indicava un reddito complessivo del nucleo familiare pari a euro 19.639,01. La difesa ha contestato la legittimità della revoca, richiamando successive attestazioni dell'Agenzia delle Entrate che riducevano il reddito del solo interessato e confermavano un reddito imponibile inferiore alla soglia. Il punto processuale centrale del ricorso non verteva, però, sull'accertamento del reddito in sé, bensì sul rimedio esperibile avverso la revoca: il Presidente del Tribunale ha riqualificato l'opposizione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte, ma la decisione chiarisce che, quando la revoca dell'ammissione al patrocinio è disposta d'ufficio dal giudice che aveva concesso il beneficio, il mezzo di impugnazione corretto resta quello previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello competente, non il ricorso immediato per cassazione ex art. 113, riservato al diverso caso della revoca richiesta dall'ufficio finanziario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'impugnazione dovesse essere qualificata come ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 e non come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 113. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Locri per l'ulteriore corso, cioè per la trattazione del rimedio nel corretto binario procedurale. La decisione non affronta nel merito la correttezza del dato reddituale, ma corregge solo l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione e del giudice competente.
Norme richiamate
Richiamato per individuare la soglia reddituale di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Richiamato insieme all'art. 76 per il parametro di verifica della permanenza del beneficio in relazione al reddito.
È il rimedio ordinario avverso il diniego di ammissione e, secondo la Corte, si applica anche alla revoca d'ufficio del beneficio disposta dal giudice che aveva ammesso l'interessato.
È la base normativa del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Riguarda il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca, ma si applica solo quando la revoca sia stata adottata su richiesta dell'ufficio finanziario, non quando sia disposta d'ufficio dal giudice.
Sez. U, n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo
il provvedimento di revoca dell'ammissione ... è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99
Le Sezioni Unite affermano la continuità dei rimedi difensivi anche contro la revoca d'ufficio del patrocinio.
Sez. 4, sent. n. 37519 del 03/05/2017, Romano
Richiamata per ribadire che il reclamo va proposto al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello competente, essendo funzionalmente incompetente ogni altro giudice.
Sez. 4, sent. n. 44189 del 28/09/2012, PMT in proc. Bagarella
Richiamata in senso conforme sulla competenza funzionale del Presidente dell'ufficio giudiziario competente.
Sez. 4, ord. n. 3305 del 17/12/2021, dep. 2022, Picariello
Richiamata per affermare che la revoca del patrocinio è reclamabile ex art. 99 davanti al Presidente dell'ufficio giudiziario, non davanti ad altri giudici.
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, quando sia disposta d'ufficio dal giudice che aveva concesso il beneficio, si impugna con il rimedio previsto dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 davanti al Presidente del Tribunale o della Corte d'appello competente.
- Il ricorso per cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115/2002 è esperibile solo contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca proposta dall'ufficio finanziario; non è il mezzo corretto contro la revoca d'ufficio del giudice.
- L'erronea individuazione del mezzo di impugnazione non consente di trattenere la decisione nel grado sbagliato: l'atto va riqualificato e trasmesso al giudice funzionalmente competente per il rimedio corretto.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, la disciplina del testo unico non ha abolito le garanzie difensive previste dalla precedente normativa, sicché il sistema dei rimedi va interpretato in modo da assicurare continuità tutela al beneficiario.
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