Cassazione Penale, Sentenza n. 40053/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/10/2022 che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per la pena residua (2 anni, 1 mese e 29 giorni) e, contestualmente, ammesso il ricorrente alla detenzione domiciliare speciale per motivi di salute. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il Tribunale avrebbe dato eccessivo rilievo allo stato di disoccupazione del ricorrente senza tener conto dell'episodicità degli eventi criminosi, dell'effetto inibitore delle misure cautelari subite e delle buone prospettive di risocializzazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata la valutazione del Tribunale di Sorveglianza, che ha escluso l'affidamento in prova in ragione della mancata avvio di un serio percorso di emenda, della persistenza di stili di vita a rischio (abuso di alcool e stupefacenti), della riluttanza iniziale del condannato a rapportarsi con l'UEPE, della mancanza di lavoro e della presenza di precedenti provvedimenti cautelari (divieto di avvicinamento fino a novembre 2020). La Corte ha confermato altresì l'ammissione alla detenzione domiciliare speciale per motivi di salute come misura idonea a contenere il rischio di recidiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47
L'affidamento in prova è subordinato al convincimento che la misura contribuisca alla rieducazione del condannato e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; il giudizio prognostico deve considerare l'evoluzione della personalità e la condotta successiva al fatto-reato
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter
menzione implicita nell'articolato relativo ai limiti di pena e alle ipotesi di ammissibilità alternative
In mancanza di sufficiente emenda per l'affidamento, il condannato può essere ammesso a misure alternative meno ablative come la detenzione domiciliare, purché sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati
art. 616, comma 1, primo periodo
Disciplina la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale si basa su un giudizio prognostico: il giudice valuta la personalità del condannato e la condotta successiva al reato, non soltanto la gravità del fatto
- La dimostrazione di un processo di emenda rilevante richiede comportamenti concreti e documentati (aderenza a programmi trattamentali, collaborazione con l'UEPE, sforzi per il reinserimento lavorativo); la semplice assenza di pendenze o una buona situazione familiare non sono di per sé sufficienti
- Fattori negativi come persistente consumo di sostanze, riluttanza a rapportarsi con i servizi di esecuzione penale esterna, mancanza di lavoro o prospettive concrete di occupazione e precedenti misure cautelari orientano il giudice a escludere l'affidamento e, se necessario, a optare per forme alternative di esecuzione (per es. detenzione domiciliare) finalizzate a contenere il rischio di recidiva
- La scelta tra misure alternative rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in Cassazione solo sotto il profilo della adeguatezza e logicità della motivazione
- Per aumentare le chances di affidamento in prova, è consigliabile documentare percorsi di trattamento delle dipendenze, comprovate iniziative di reinserimento lavorativo o formative, piena collaborazione con l'UEPE e riconoscimento del disvalore della condotta
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