Cassazione Penale, Ordinanza n. 36471/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 dicembre 2025 della Corte d’appello di Venezia, che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva. Con l’unico motivo ha denunciato vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla ritenuta distrazione di attrezzature esportate negli Stati Uniti: secondo la difesa, l’esportazione sarebbe avvenuta nell’ambito di un rapporto sinallagmatico e avrebbe procurato alla società una controprestazione, consistente nell’affidamento di una commessa d’appalto, senza quindi depauperamento ingiustificato. Ha inoltre formulato analoghe censure quanto alla bancarotta documentale e al trattamento sanzionatorio, sia per la pena principale sia per quella accessoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Le doglianze sono state ritenute pedissequa reiterazione di argomenti già proposti in appello e puntualmente disattesi, senza una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Le conformi decisioni di merito avevano motivato sull’assenza di corrispettivi derivanti dall’esportazione e sulla strumentale omissione contabile, idonea a dissimulare il movimento degli affari. Le censure sulla pena si risolvevano in un mero dissenso e non indicavano elementi di irragionevolezza nella sua determinazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942
la Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.
La norma è identificata dal testo come quella relativa alla bancarotta fraudolenta distrattiva contestata; la decisione, tuttavia, dichiara inammissibile il ricorso senza svolgere un’autonoma interpretazione della fattispecie.
art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942
Invero, le conformi sentenze di merito hanno dato ampio conto della assoluta assenza di corrispettivi derivanti dall'esportazione, così come della strumentale omissione contabile, atta a dissimulare il movimento degli affari.
La decisione riferisce che le sentenze di merito hanno ritenuto sussistente anche la bancarotta documentale in ragione dell’omissione contabile strumentale a dissimulare il movimento degli affari; il ricorso non ha sottoposto tale motivazione a una critica specifica.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Tale motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La censura di vizio di motivazione in cassazione deve confrontarsi in modo specifico e argomentato con la decisione impugnata; la mera riproposizione delle tesi già respinte in appello, senza critica effettiva della motivazione, è inammissibile.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le argomentazioni già formulate in appello e respinte, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla determinazione della pena non assolve l’onere di specificità quando esprime soltanto dissenso e non indica concreti profili di irragionevolezza nella dosimetria della pena principale o accessoria.
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