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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29571/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto vizio di violazione del contraddittorio: la difesa contestava che, nell'udienza del 18/10/2023, la Corte di cassazione avesse fissato la trattazione solo dell'ordinanza di inammissibilità del 20/02/2023 senza consentire la discussione del ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di Firenze del 23/06/2022; la mancata fissazione di un'udienza di trattazione sul merito avrebbe determinato la lesione del principio del contraddittorio (art. 611 c.p.p.) e imponeva l'annullamento della sentenza della Cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e quindi rigettato. La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse regolarmente instaurato: l'avviso di fissazione dell'udienza è stato comunicato regolarmente sia al difensore che alla Procura generale, sono state depositate la requisitoria scritta del P.M. e le note di replica del difensore, comprensive di allegati relativi al merito; inoltre la normativa emergenziale (art. 23, comma 8, d.l. 137/2020) consente la decisione in camera di consiglio senza discussione orale salvo richiesta. La Corte ha inoltre richiamato i principi secondo cui il ricorso ex art. 625-bis è rimedio eccezionale: l'errore di fatto che legittima la revoca è limitato a vere sviste percettive che dimostrabilmente hanno determinato una decisione diversa; la mera omessa fissazione separata di un'udienza non integra di per sé tale errore quando risultano atti e memorie depositati e il giudice ha esaminato gli atti. La Corte ha considerato legittima l'unificazione in un'unica udienza delle fasi rescindente e rescissoria e la decisione contestuale sulle due fasi.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    ricorso straordinario per errore di fatto

    Rimedio eccezionale e derogatorio all'intangibilità del giudicato; applicabile solo per errori di fatto costituiti da sviste o omissioni percettive che, dimostrate, hanno influito in modo necessario sulla decisione

  • art. 611 cod. proc. pen.

    regole sul contraddittorio

    Tutela del diritto al contraddittorio; soddisfatta anche mediante regolari comunicazioni e deposito di atti scritti quando la normativa consente decisione senza discussione orale

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (conv. 18/12/2020 n. 176)

    per i ricorsi per la trattazione la Corte procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale

    Autorizza la decisione in camera di consiglio senza udienza pubblica quando ricorrono le condizioni previste; la mancata discussione orale non implica automaticamente violazione del contraddittorio se le parti sono state avvisate e hanno depositato memorie

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    censure per error in procedendo e per mancanza/manifesta illogicità della motivazione

    La Corte, quando sia dedotto un error in procedendo, può esaminare direttamente gli atti; la deduzione di mancanza di motivazione è distinta e non può essere confusa con l'errore di fatto salvo che si tratti di una svista materiale nella lettura degli atti

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    presunzione su argomenti non riprodotti nella sentenza

    Non può presupporsi che ogni argomento non espresso sia stato semplicemente non letto; è onere del ricorrente dimostrare che l'omesso esame derivava da una svista percettiva e che la censura fosse decisiva

  • Corte costituzionale, sent. n. 294 del 1995

    Ribadito il principio della certezza del giudicato quale scopo dell'attività giurisdizionale; i rimedi straordinari devono essere limitati ai casi espressamente previsti

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione citata (Sez. U, n. 1603/2002 Basile; Sez. U, n. 42792/2001 Policastro; Sez. 1, n. 18363/2022 Gheri; Sez. 3, n. 14955/2024 Marengo; Sez. U, n. 101/1983; Sez. 5, n. 20520/2007 Pecoriello; Sez. 5, n. 11058/2004 Buonanno)

    Chiarimenti consolidati su limiti del ricorso ex art. 625-bis, delimitazione dell'errore di fatto come svista percettiva, possibilità per la Corte di esaminare atti quando sia dedotto un error in procedendo, e legittimità dell'unificazione delle fasi rescindente e rescissoria/possibilità di pronuncia immediata

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio eccezionale: per avere successo occorre dimostrare una vera svista percettiva della Corte di cassazione tale da aver determinato una decisione che sarebbe stata diversa se l'errore non fosse avvenuto
  • La mera mancata fissazione di una udienza orale separata non integra automaticamente violazione del contraddittorio se le parti sono state regolarmente convocate e hanno depositato memorie e atti; anche la decisione in camera di consiglio è ammessa quando la normativa lo consente
  • Il gravame difensivo deve provare che l'omesso esame di una censura non è una scelta motivazionale ma deriva da una inosservanza percettiva (non dal diverso apprezzamento); è onere del ricorrente dimostrare il nesso causale tra la svista e l'alterazione del giudizio
  • La Corte di cassazione può, in presenza di questioni di ammissibilità o error in procedendo, esaminare direttamente gli atti e decidere contestualmente su più fasi del procedimento (es. rescindente e rescissoria); l'unificazione delle fasi è lecita e non pregiudica il diritto di difesa se il contraddittorio è comunque assicurato
  • Ove si contesti una carenza motivazionale, questa costituisce materia diversa dall'errore di fatto; solo una omissione dovuta a non lettura o a manifesta svista materiale può configurare errore revocatorio ai fini dell'art. 625-bis

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