Cassazione Penale, Sentenza n. 29571/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto vizio di violazione del contraddittorio: la difesa contestava che, nell'udienza del 18/10/2023, la Corte di cassazione avesse fissato la trattazione solo dell'ordinanza di inammissibilità del 20/02/2023 senza consentire la discussione del ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di Firenze del 23/06/2022; la mancata fissazione di un'udienza di trattazione sul merito avrebbe determinato la lesione del principio del contraddittorio (art. 611 c.p.p.) e imponeva l'annullamento della sentenza della Cassazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e quindi rigettato. La Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse regolarmente instaurato: l'avviso di fissazione dell'udienza è stato comunicato regolarmente sia al difensore che alla Procura generale, sono state depositate la requisitoria scritta del P.M. e le note di replica del difensore, comprensive di allegati relativi al merito; inoltre la normativa emergenziale (art. 23, comma 8, d.l. 137/2020) consente la decisione in camera di consiglio senza discussione orale salvo richiesta. La Corte ha inoltre richiamato i principi secondo cui il ricorso ex art. 625-bis è rimedio eccezionale: l'errore di fatto che legittima la revoca è limitato a vere sviste percettive che dimostrabilmente hanno determinato una decisione diversa; la mera omessa fissazione separata di un'udienza non integra di per sé tale errore quando risultano atti e memorie depositati e il giudice ha esaminato gli atti. La Corte ha considerato legittima l'unificazione in un'unica udienza delle fasi rescindente e rescissoria e la decisione contestuale sulle due fasi.
Norme richiamate
ricorso straordinario per errore di fatto
Rimedio eccezionale e derogatorio all'intangibilità del giudicato; applicabile solo per errori di fatto costituiti da sviste o omissioni percettive che, dimostrate, hanno influito in modo necessario sulla decisione
regole sul contraddittorio
Tutela del diritto al contraddittorio; soddisfatta anche mediante regolari comunicazioni e deposito di atti scritti quando la normativa consente decisione senza discussione orale
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n. 137 (conv. 18/12/2020 n. 176)
per i ricorsi per la trattazione la Corte procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale
Autorizza la decisione in camera di consiglio senza udienza pubblica quando ricorrono le condizioni previste; la mancata discussione orale non implica automaticamente violazione del contraddittorio se le parti sono state avvisate e hanno depositato memorie
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
censure per error in procedendo e per mancanza/manifesta illogicità della motivazione
La Corte, quando sia dedotto un error in procedendo, può esaminare direttamente gli atti; la deduzione di mancanza di motivazione è distinta e non può essere confusa con l'errore di fatto salvo che si tratti di una svista materiale nella lettura degli atti
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
presunzione su argomenti non riprodotti nella sentenza
Non può presupporsi che ogni argomento non espresso sia stato semplicemente non letto; è onere del ricorrente dimostrare che l'omesso esame derivava da una svista percettiva e che la censura fosse decisiva
Corte costituzionale, sent. n. 294 del 1995
Ribadito il principio della certezza del giudicato quale scopo dell'attività giurisdizionale; i rimedi straordinari devono essere limitati ai casi espressamente previsti
Giurisprudenza della Corte di cassazione citata (Sez. U, n. 1603/2002 Basile; Sez. U, n. 42792/2001 Policastro; Sez. 1, n. 18363/2022 Gheri; Sez. 3, n. 14955/2024 Marengo; Sez. U, n. 101/1983; Sez. 5, n. 20520/2007 Pecoriello; Sez. 5, n. 11058/2004 Buonanno)
Chiarimenti consolidati su limiti del ricorso ex art. 625-bis, delimitazione dell'errore di fatto come svista percettiva, possibilità per la Corte di esaminare atti quando sia dedotto un error in procedendo, e legittimità dell'unificazione delle fasi rescindente e rescissoria/possibilità di pronuncia immediata
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è rimedio eccezionale: per avere successo occorre dimostrare una vera svista percettiva della Corte di cassazione tale da aver determinato una decisione che sarebbe stata diversa se l'errore non fosse avvenuto
- La mera mancata fissazione di una udienza orale separata non integra automaticamente violazione del contraddittorio se le parti sono state regolarmente convocate e hanno depositato memorie e atti; anche la decisione in camera di consiglio è ammessa quando la normativa lo consente
- Il gravame difensivo deve provare che l'omesso esame di una censura non è una scelta motivazionale ma deriva da una inosservanza percettiva (non dal diverso apprezzamento); è onere del ricorrente dimostrare il nesso causale tra la svista e l'alterazione del giudizio
- La Corte di cassazione può, in presenza di questioni di ammissibilità o error in procedendo, esaminare direttamente gli atti e decidere contestualmente su più fasi del procedimento (es. rescindente e rescissoria); l'unificazione delle fasi è lecita e non pregiudica il diritto di difesa se il contraddittorio è comunque assicurato
- Ove si contesti una carenza motivazionale, questa costituisce materia diversa dall'errore di fatto; solo una omissione dovuta a non lettura o a manifesta svista materiale può configurare errore revocatorio ai fini dell'art. 625-bis
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