Sentenza del 27/06/2019 n. 17251 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella esattoriale di Euro 15.994,87 relativa alla TARSU per i rifiuti prodotti nell'area portuale nell'anno 2002. Il Comune sosteneva che la società concessionaria fosse l'unico soggetto passivo per l'intero compendio portuale, considerato come struttura unitaria. La società affermava invece di gestire direttamente solo una parte dell'area, mentre i locali occupati da terzi dovevano essere imputati ai rispettivi occupanti. In via incidentale, contestava inoltre l'esistenza del presupposto impositivo, sostenendo che il servizio comunale di raccolta e smaltimento non fosse stato effettivamente istituito nell'area portuale e che essa avesse già provveduto autonomamente allo smaltimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo del Comune, stabilendo che la classificazione catastale unitaria del porto non determina di per sé l'unicità del soggetto passivo: occorre considerare l'effettiva occupazione o detenzione delle singole aree e chi concretamente produce i rifiuti. Ha però accolto le censure del Comune relative alla motivazione insufficiente della CTR sulla prova delle sub-concessioni a terzi. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, rilevando che la CTR non aveva esaminato adeguatamente la questione dell'eventuale mancata attivazione del servizio comunale e dell'eventuale autorizzazione a provvedere autonomamente allo smaltimento. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63 e 64
Sono soggetti passivi coloro che occupano o detengono i locali o le aree; la tassa è dovuta per i locali situati nelle zone in cui il servizio è istituito.
Il soggetto passivo va individuato principalmente sulla base dell'effettiva occupazione o detenzione e dell'utilizzo concreto dell'area, non sulla base della sola proprietà, concessione o classificazione catastale. In caso di compresenza di detentore e occupante, le figure sono alternative e non comportano automaticamente una responsabilità solidale.
D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 3
Prevedeva la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, articolata anche in relazione alle diverse fasce di utenza.
L'applicazione di tariffe differenziate impone di verificare l'uso effettivo degli immobili e delle aree, essendo irrilevante la mera classificazione catastale.
Chi invoca fatti decisivi per ottenere una diversa imputazione del tributo, come la sub-concessione o l'occupazione da parte di terzi, deve fornire una prova adeguata e specifica.
La sentenza deve esporre in modo comprensibile i motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione. Una motivazione meramente apodittica o il semplice richiamo generico agli atti è insufficiente.
R.D. n. 1175 del 1931, artt. 268, 269 e 270, come modificato dalla L. n. 366 del 1941
Il Comune ha l'obbligo di organizzare la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani nelle aree interessate dal servizio; il tributo è esigibile quando il servizio sia stato istituito e vi sia la possibilità concreta di utilizzarlo, salvo autorizzazione allo smaltimento con modalità alternative.
Il giudicato esterno può incidere su controversie successive solo se il fatto o il rapporto già deciso è identico e rilevante anche nel nuovo giudizio; la sua applicabilità deve essere verificata dal giudice di rinvio.
Massime di principio
- Per la TARSU o tributi analoghi, la concessione o la proprietà di un'area non rendono automaticamente responsabile il concessionario per tutte le superfici: occorre individuare chi occupa o detiene concretamente ciascuna porzione e chi produce i rifiuti.
- La natura unitaria dell'immobile o l'iscrizione catastale unitaria non prevalgono sull'utilizzo effettivo dei locali e delle aree.
- Chi sostiene che determinate superfici siano occupate da terzi deve documentare in modo puntuale sub-concessioni, contratti, planimetrie, superfici e soggetti utilizzatori.
- Il tributo è normalmente dovuto anche se l'utente non utilizza concretamente il servizio, ma solo quando il servizio sia stato istituito e sia concretamente disponibile nell'area interessata.
- Se il contribuente ha provveduto autonomamente allo smaltimento, ciò non esclude automaticamente il tributo: è necessario verificare se esistesse un'autorizzazione comunale allo smaltimento alternativo e se il servizio pubblico fosse effettivamente attivo.
- Una decisione tributaria deve esaminare e motivare specificamente le prove decisive; formule generiche come "esaminati gli atti" non sono sufficienti.
- Quando il tributo risulta dovuto solo per una parte dell'area, il giudice dovrebbe rideterminare il carico fiscale in relazione alle superfici effettivamente imponibili, anziché confermare o annullare integralmente la pretesa senza adeguata verifica.
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