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Ordinanza

Ordinanza n. 203/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Comune di Dalmine avente ad oggetto “Chiusura del procedimento con identificazione abuso ed Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino” in data 3 marzo 2026 prot. n. 0009799/2026, notificato in data 3 marzo 2026; - nonché di ogni atto e provvedimento a questo presupposto, connesso e comunque a questo conseguente, ivi compresi il provvedimento denominato “Ordinanza n. 76” avente analogo contenuto in data 3.03.2026, notificato unitamente al provvedimento sopra citato in pari data.

Giustizia amministrativa202600459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento comunale di chiusura del procedimento, identificazione dell'abuso e ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, unitamente all'ordinanza n. 76 del 3 marzo 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatari ordinanza edilizia)

Prevale il privato

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Dalmine del 3 marzo 2026 avente a oggetto la chiusura del procedimento con identificazione di un abuso edilizio e l'ordine di demolizione e rimessa in pristino, nonché l'ulteriore ordinanza comunale di analogo contenuto. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e lascia impregiudicata ogni valutazione sulle questioni processuali e di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecuzione dei provvedimenti impugnati. La misura è stata ritenuta giustificata dalla sussistenza del periculum in mora, valutato nel bilanciamento degli interessi contrapposti e in relazione alla natura dell'ordinanza di demolizione, al fine di consentire la decisione di merito re adhuc integra. Il giudice non ha formulato una valutazione definitiva sul fumus boni iuris, né ha deciso le questioni di rito o di merito. Ha fissato l'udienza pubblica per la discussione del merito al 14 aprile 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; la misura è stata concessa in presenza del periculum in mora, all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'esecuzione di un'ordinanza di demolizione può essere concessa quando, considerando la natura dell'atto e bilanciando gli interessi contrapposti, ricorra un pericolo di danno grave derivante dall'immediata esecuzione e sia necessario preservare l'integrità della situazione fino alla decisione di merito.
  • L'accoglimento della domanda cautelare può essere disposto senza definire in via anticipata le questioni di rito e di merito, che restano impregiudicate fino alla fase decisoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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