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Ordinanza

Ordinanza n. 63/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota della Regione – Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi – Servizio demanio, prot. GRFVG/2026/0292809, avente ad oggetto “DMR 601-602/14 – Istanza di intervento procedimentale ex art. 9 L. 241/1990 nel procedimento di proroga ex art. 10, comma 3, D.P.R. 509/1997 promosso da Adriatica Turistica S.r.l. e Adriatica Marina per lo sviluppo di iniziative turistico-portuali S.r.l. – Marina Punta Faro, Lignano Sabbiadoro. Riscontro”, con la quale la Regione ha respinto l’istanza di intervento procedimentale presentata da ProGest s.r.l. nell’interesse del Comprensorio Terramare; - di ogni ulteriore atto presupposto, inerente e/o conseguente; e per l’accertamento, ai fini conformativi, - della legittimazione procedimentale della ricorrente a partecipare al procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della l. n. 241/1990.

Giustizia amministrativa202600195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: nota regionale di rigetto dell’istanza di intervento procedimentale nel procedimento di proroga di una concessione turistico-portuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la nota con cui la Regione ha respinto l’istanza di intervento procedimentale presentata nell’interesse di un comprensorio, chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto e l’accertamento, ai fini conformativi, della propria legittimazione a partecipare al procedimento ai sensi degli artt. 9 e 10 della l. n. 241/1990. La domanda cautelare era diretta a evitare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’esclusione dal procedimento di proroga della concessione. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto del periculum in mora, ritenendo insussistente il danno grave e irreparabile. In particolare, non era ancora stato adottato il provvedimento finale di proroga della concessione; la nota impugnata appariva avere natura meramente endoprocedimentale e ordinatoria, senza immediata lesività della situazione giuridica sostanziale dedotta; inoltre, l’eventuale lesione delle garanzie partecipative avrebbe potuto essere fatta valere contro il provvedimento conclusivo, ove effettivamente pregiudizievole. Il TAR ha segnalato che tali rilievi, formulati anche ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., potrebbero comportare l’inammissibilità del gravame, ma non ha definito in via conclusiva tale questione. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 241/1990

    La ricorrente ha invocato la legittimazione a intervenire nel procedimento amministrativo.

  • art. 10 l. 241/1990

    La ricorrente ha richiamato le garanzie partecipative connesse alla partecipazione procedimentale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per insussistenza del danno grave e irreparabile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR ha segnalato alle parti, ai fini del contraddittorio, possibili ragioni di inammissibilità del ricorso connesse alla natura endoprocedimentale e non immediatamente lesiva dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando non sia dimostrato un danno grave e irreparabile, in particolare se l’atto impugnato è endoprocedimentale, non produce ancora una lesione immediata e non è stato adottato il provvedimento finale potenzialmente pregiudizievole.
  • L’esclusione dalle garanzie partecipative procedimentali può non integrare una lesione attuale quando il procedimento non si sia ancora concluso e la relativa censura possa essere fatta valere contro il provvedimento finale, ove questo risulti concretamente lesivo.
  • La natura meramente endoprocedimentale e ordinatoria dell’atto, unita all’assenza di immediata lesività, può fondare una ragione di inammissibilità dell’impugnazione, da sottoporre al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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