Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 60/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. 0052594/2026 del 26 marzo 2026; - della nota prot. 0059805/2026 del 9 aprile 2026; - della nota prot. 0055799/2026 del 1° aprile 2026; - della nota prot. 0054084/2026 del 30 marzo 2026 con le quali il Comune di Udine ha rigettato altrettante istanze di accesso ai documenti inerenti alla motivazione dell’atto risolutivo del rapporto di lavoro inter partes.

Giustizia amministrativa202600187

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. IOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: quattro dinieghi di accesso ai documenti inerenti alla motivazione dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, quattro note del Comune di Udine con cui sono state rigettate altrettante istanze di accesso ai documenti relativi alla motivazione dell'atto risolutivo del rapporto di lavoro inter partes. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma dà conto delle contestazioni svolte dalla difesa comunale, ritenute non prive di apprezzabile consistenza giuridica.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che, considerata la natura del rito in materia di accesso e la sua celerità, le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione della camera di consiglio del 17 luglio 2026 per la trattazione del merito. La decisione è stata adottata anche tenendo conto delle contestazioni del Comune, ritenute dotate di apprezzabile consistenza giuridica. Il merito non è stato deciso; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina generale delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta ritenendo sufficiente la sollecita fissazione della camera di consiglio per il merito.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, quando la trattazione del merito può essere fissata in tempi brevi, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione della camera di consiglio per il merito, senza concedere una distinta misura cautelare urgente.
  • La presenza di contestazioni dell'amministrazione resistente dotate di apprezzabile consistenza giuridica può concorrere, unitamente alla celerità del rito dell'accesso, a giustificare il rigetto dell'istanza cautelare e la definizione della questione nella sede di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelare
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.