Ordinanza n. 346/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali di gara e determinazione dirigenziale di aggiudicazione in favore di altra impresa del servizio biennale di gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione e di trasporto e smaltimento dei fanghi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'attribuzione dei punteggi tecnici e l'aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti. Le censure riguardavano principalmente la valutazione dei sub-criteri relativi alla sostituzione dei misuratori di portata, agli interventi di insonorizzazione, alle soluzioni per il risparmio energetico e alla minimizzazione dei fanghi di depurazione, nonché la valutazione del curriculum del direttore del processo. La ricorrente contestava inoltre che i punteggi fossero stati influenzati dall'utilizzo di documentazione eccedente i limiti dimensionali previsti dal disciplinare e prospettava profili di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento, sviamento e disparità di trattamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, riservando ogni più approfondita valutazione alla fase di merito. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che il disciplinare imponeva una valutazione complessiva dell'apporto migliorativo delle proposte rispetto al processo depurativo e all'ammodernamento dell'impianto, attribuendo alla Commissione ampi margini di discrezionalità tecnica. Dall'esame sommario delle offerte, dei verbali e della griglia valutativa non sono emersi profili di manifesta incoerenza tra contenuto delle proposte e punteggi attribuiti. La maggiore valorizzazione dell'offerta aggiudicataria appariva riconducibile alla maggiore idoneità delle soluzioni rispetto alle criticità dell'impianto e alla loro incidenza migliorativa sul processo depurativo nel suo complesso. Non risultava, allo stato, che i punteggi fossero stati determinati da documentazione eccedente i limiti dimensionali. Le differenze di punteggio risultavano concentrate in sub-criteri ad elevato contenuto tecnico-discrezionale e le offerte non erano sovrapponibili; non emergevano quindi né un sistematico sviamento dai criteri della lex specialis né una generalizzata disparità di trattamento. Anche la contestazione sul curriculum del direttore del processo appariva diretta a ottenere una diversa valutazione comparativa, senza evidenti travisamenti o manifesta irragionevolezza. Quanto al periculum in mora, il servizio era già stato consegnato all'aggiudicataria dal 15 maggio 2026 e la sua continuità imponeva di privilegiare, nel bilanciamento cautelare, l'interesse pubblico al regolare svolgimento del servizio. La ricorrente operava in proroga tecnica, destinata a cessare con l'individuazione del nuovo affidatario. Inoltre, considerata la durata biennale dell'affidamento, l'eventuale accoglimento nel merito avrebbe potuto consentire il subentro per l'intera durata contrattuale, sicché non risultava una definitiva perdita dell'utilità perseguita. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito; spese riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara era una procedura aperta disciplinata dalla norma richiamata.
art. 17 del disciplinare di gara
La disposizione della lex specialis fissava limiti dimensionali per la documentazione dell'offerta; il TAR ha rilevato che non emergeva, allo stato, che la violazione di tali limiti avesse determinato l'attribuzione dei punteggi contestati.
art. 119 c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell'udienza pubblica di merito nell'ambito del rito applicabile alla controversia.
art. 120 c.p.a.
Richiamato sia per la fissazione dell'udienza di merito nel contenzioso relativo alla gara sia per la domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato.
art. 121 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato.
art. 122 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di subentro nel contratto eventualmente stipulato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione delle valutazioni tecniche della commissione di gara non è idonea a fondare il fumus boni iuris quando si risolve nella richiesta di una diversa valutazione del pregio tecnico delle offerte e non evidenzia profili manifesti di illogicità, irragionevolezza, travisamento o inattendibilità tecnica.
- Quando la lex specialis attribuisce alla commissione un ampio margine di discrezionalità tecnica nella valutazione complessiva dell'apporto migliorativo delle offerte, il sindacato cautelare richiede l'emersione di vizi evidenti e non può sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'organo tecnico di gara.
- La concentrazione delle differenze di punteggio in sub-criteri caratterizzati da elevato contenuto tecnico-discrezionale e la non sovrapponibilità delle soluzioni progettuali offerte escludono, in assenza di ulteriori elementi, la configurabilità di un sistematico sviamento dai criteri della lex specialis o di una generalizzata disparità di trattamento.
- Nel bilanciamento cautelare relativo all'aggiudicazione di un servizio pubblico già avviato, l'interesse pubblico alla continuità e al regolare svolgimento del servizio può prevalere sull'interesse del concorrente non aggiudicatario alla sospensione, soprattutto quando l'utilità sostanziale possa essere recuperata mediante eventuale subentro all'esito del giudizio di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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