Ordinanza n. 62/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del verbale di ritiro cautelare delle armi, munizioni e materiali esplodenti, regolarmente denunciati, nonché dei titoli autorizzativi alla detenzione degli stessi, operato ai sensi dell’art. 39 del TULPS notificato in data 28.02.2026; - di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quello sopra indicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni, materiali esplodenti e dei relativi titoli autorizzativi, adottato ai sensi dell'art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il verbale notificato il 28 febbraio 2026 con cui erano state ritirate cautelativamente le armi, le munizioni, i materiali esplodenti regolarmente denunciati e i titoli autorizzativi alla loro detenzione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorrente contestava, in particolare, l'insufficiente indicazione dei presupposti e delle ragioni di urgenza del ritiro, nonché la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la durata potenzialmente sine die della misura cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza di apprezzabili elementi di fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che il verbale indicasse adeguatamente e intelligibilmente i presupposti del ritiro: l'Autorità aveva acquisito la notizia di minacce rivolte dal ricorrente al proprio inquilino e aveva evidenziato la necessità di prevenire il danno prospettato, il rischio che la libera disponibilità delle armi agevolasse la commissione di reati o ponesse in pericolo l'incolumità pubblica e l'impellente esigenza di prevenire eventi lesivi della pubblica sicurezza mediante una misura provvisoria, senza attendere i provvedimenti definitivi dell'Autorità di pubblica sicurezza. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la natura precauzionale e preventiva dei provvedimenti in materia di armi giustifichi, ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento. Infine, l'avvio nelle more del giudizio del procedimento prefettizio diretto all'eventuale divieto di detenzione delle armi e munizioni ai sensi dell'art. 39, comma 1, TULPS, è stato ritenuto idoneo a escludere la lamentata durata sine die del ritiro. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi 1.500 euro, oltre oneri di legge, in favore dei Ministeri resistenti.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, TULPS
ritiro cautelare delle armi e munizioni
La disposizione consente il ritiro cautelare quando sussistano esigenze urgenti di prevenzione di pericoli per la pubblica sicurezza e l'incolumità, anche prima dell'adozione dei provvedimenti definitivi.
art. 39, comma 1, TULPS
divieto di detenzione delle armi e munizioni
L'avvio del procedimento prefettizio per l'eventuale divieto definitivo è stato considerato idoneo a escludere che il ritiro cautelare si protragga sine die.
art. 7 l. 241/1990
i provvedimenti in materia di armi per la loro natura precauzionale e preventiva, in quanto volti a prevenire ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità, sono portatori, ex se, di una esigenza di celerità del provvedere che consente ... di ovviare alla comunicazione di avvio
La natura precauzionale e preventiva del ritiro cautelare delle armi integra un'esigenza di particolare celerità che consente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con valutazione sommaria del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ritiro cautelare di armi e munizioni può essere disposto in via provvisoria quando l'amministrazione rappresenti, anche sulla base di notizie di minacce, un concreto rischio che la disponibilità delle armi agevoli reati o metta in pericolo la pubblica e privata incolumità; il provvedimento deve tuttavia compendiare in modo adeguato e intelligibile i presupposti di fatto, le ragioni dell'urgenza e la finalità preventiva.
- La natura precauzionale e preventiva dei provvedimenti in materia di armi integra, di per sé, un'esigenza di celerità del provvedere idonea a consentire l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990.
- L'avvio del procedimento prefettizio diretto all'eventuale adozione del divieto definitivo di detenzione delle armi e munizioni è elemento idoneo a escludere, in sede cautelare, che il precedente ritiro provvisorio sia destinato a protrarsi sine die.
- Nella fase cautelare, la verifica del fumus boni iuris è negativa quando il provvedimento di ritiro cautelare espone chiaramente la notizia di minacce, il rischio per la sicurezza pubblica e l'urgenza di intervenire senza attendere la conclusione del procedimento definitivo.
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