Ordinanza n. 345/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di stabilizzazione, inclusi l’indizione, la nomina della commissione, i verbali di valutazione, l’approvazione della graduatoria e le successive immissioni in ruolo
Esito
Favorevole al resistente (azienda ospedaliera)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti della procedura di stabilizzazione e la relativa graduatoria, nonché la propria scheda di valutazione dei titoli e ulteriori atti istruttori e di immissione in ruolo. Con istanza depositata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., ha chiesto l’ostensione di ulteriore documentazione e, contestualmente, una nuova misura cautelare, deducendo quale fatto sopravvenuto la cessazione, al 31 marzo 2026, dell’incarico libero-professionale svolto presso il Centro Regionale Trapianti. Il ricorrente ha sostenuto che tale sopravvenienza rendesse attuale il pregiudizio derivante dagli atti impugnati. Il testo dell’ordinanza non specifica le singole censure di legittimità articolate contro gli atti della procedura.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti e con la successiva istanza in corso di causa. La cessazione dell’incarico libero-professionale è stata ritenuta un fatto sopravvenuto non idoneo a modificare le valutazioni già espresse nell’ordinanza cautelare n. 97 del 13 febbraio 2026, perché distinta dagli atti impugnati e non neutralizzabile mediante la loro sospensione. È stata inoltre rilevata l’assenza di un’utilità immediata concretamente conseguibile: il ricorrente risultava ancora collocato al decimo posto della graduatoria e le ulteriori censure, anche se assistite da fumus boni iuris, non apparivano comunque idonee ad attribuirgli una posizione utile all’immissione in ruolo. Il ricorrente non risultava titolare di un rapporto di lavoro instaurato all’esito della distinta procedura a tempo determinato dell’azienda ospedaliera universitaria, avendo soltanto esercitato l’opzione per la sede ARNAS. Mancando il periculum in mora, la sospensione non avrebbe potuto attribuire il bene della vita perseguito né reintegrare la posizione lavorativa asseritamente perduta. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell’istanza per l’ostensione di ulteriore documentazione nel corso del giudizio.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di atti amministrativi non può essere accordata quando, anche in presenza di fumus boni iuris, la misura non sia concretamente idonea a procurare al ricorrente l’utilità perseguita o a reintegrarlo nella posizione sostanziale asseritamente lesa.
- Il periculum in mora manca quando il pregiudizio dedotto deriva da una vicenda distinta dagli atti impugnati e non può essere neutralizzato mediante la sospensione di tali atti.
- La collocazione non utile in graduatoria può escludere l’utilità cautelare immediata quando le censure, anche astrattamente fondate, non siano idonee a determinare il conseguimento di una posizione utile all’immissione in ruolo.
- La cessazione sopravvenuta di un incarico libero-professionale non rende di per sé utile la sospensione degli atti di una procedura selettiva diversa, se tale sospensione non è causalmente idonea a ripristinare il rapporto professionale cessato.
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