Ordinanza n. 61/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della scheda valutativa – documento Caratteristico n. d’ordine ‘28’, relativa al servizio prestato al ricorrente per il periodo dal 22 ottobre 2024 al 21 ottobre 2025; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: scheda valutativa caratteristica n. 28 relativa al servizio prestato dal 22 ottobre 2024 al 21 ottobre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la scheda valutativa caratteristica n. 28 e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Ha denunciato vizi di legittimità, tra cui, secondo quanto emerge dalla motivazione cautelare, carenza istruttoria e insufficienza motivazionale del giudizio espresso. La contestazione si inserisce nel contesto della precedente scheda valutativa n. 27, annullata dal TAR con sentenza n. 507/2025, e della successiva scheda n. 27 rinnovata, recante la qualifica finale di "nella media", oggetto di altro ricorso. La scheda n. 28 ha attribuito al ricorrente la qualifica di "inferiore alla media".
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. A un sommario esame, proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la scheda n. 28 non presentasse i vizi denunciati, poiché risultava sorretta da un percorso motivazionale e da valutazioni analitiche più coerenti e articolate rispetto alla precedente scheda n. 27 annullata. Il giudice ha precisato che la qualifica finale attribuita con la scheda n. 27 rinnovata, oggetto di un diverso giudizio, non formava oggetto del presente processo. Ha inoltre ritenuto che la valutazione "inferiore alla media" della scheda n. 28 non apparisse manifestamente discontinua rispetto alla precedente valutazione "nella media". Non sono quindi emersi, allo stato, evidenti profili di carenza istruttoria o insufficienza motivazionale, anche considerando i limiti del sindacato giurisdizionale sulla documentazione caratteristica. Le spese della fase cautelare sono state rimesse al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Le disposizioni sono state richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di una scheda valutativa caratteristica può essere respinta quando, a un sommario esame, l'atto risulti sorretto da un percorso motivazionale e da valutazioni analitiche coerenti e articolate, senza evidenti carenze istruttorie o motivazionali.
- Nel sindacato giurisdizionale sulla documentazione caratteristica del personale militare, il giudice amministrativo deve rispettare i limiti propri del controllo sulle valutazioni dell'amministrazione e non può sostituire la propria valutazione a quella dell'autorità competente in assenza di manifeste illogicità o carenze dell'istruttoria e della motivazione.
- La valutazione "inferiore alla media" espressa in una scheda caratteristica successiva non costituisce, di per sé, una manifesta discontinuità illegittima rispetto a una precedente valutazione "nella media", quando la scheda successiva sia adeguatamente motivata e analiticamente articolata.
- Nel giudizio cautelare, la valutazione della legittimità dell'atto deve essere compiuta sulla base del quadro sommario proprio della fase e non richiede l'accertamento definitivo delle questioni riservate al merito.
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