Cassazione Penale, Sentenza n. 17296/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che, con la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, il reato ascritto alle imputate si è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p.. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha altresì disposto che le spese del procedimento siano a carico delle imputate, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, c.p.p..
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Trapani del 25/02/2025 che le aveva condannate a 200 euro di ammenda ciascuna per il reato previsto dall'art. 660 c.p.. Durante il giudizio di cassazione la persona offesa ha presentato remissione di querela (11/02/2026). Inoltre, dopo il fatto è intervenuta la modifica normativa operata dal d.lgs. n.150/2022 che ha reso il reato di cui all'art. 660 c.p. perseguibile a querela della persona offesa, salvo ipotesi non rilevanti nel caso di specie.
Norme richiamate
Individua il fatto contestato; la Corte prende atto che tale fattispecie è stata successivamente resa perseguibile a querela dalla normativa sopravvenuta (d.lgs. n.150/2022), quindi la procedibilità dipende dalla querela della persona offesa.
Ha modificato la disciplina del reato di cui all'art. 660 c.p., rendendone la perseguibilità subordinata alla querela della persona offesa; tale modifica rende rilevante la remissione di querela intervenuta per l'estinzione del reato nel caso concreto.
Norma sull'estinzione del reato per remissione della querela: la Corte ha applicato questa disposizione dichiarando estinto il reato a seguito della remissione di querela.
art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.
Stabilisce la regola sulla ripartizione delle spese in caso di estinzione del reato in Cassazione: la Corte ha disposto che le spese processuali siano poste a carico delle imputate.
Massime di principio
- Se una fattispecie diventa perseguibile solo a querela (per modifica normativa sopravvenuta), la remissione di querela da parte della persona offesa estingue il reato anche se la remissione interviene nel corso del giudizio di cassazione.
- La remissione di querela produce estinzione del reato anche quando il ricorso sia irregolare o vi sia causa di inammissibilità dell'impugnazione: l'eventuale inammissibilità non impedisce alla Corte di dichiarare l'estinzione.
- La remissione ha efficacia anche nei confronti di altri imputati quando non risulti un rifiuto espresso o tacito della remissione da parte del querelato; non è quindi indispensabile che tutti gli imputati accettino formalmente la remissione.
- Quando il reato è estinto per remissione di querela in Cassazione, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio.
- In caso di estinzione del reato in sede di legittimità, le spese processuali possono essere poste a carico degli imputati, ai sensi dell'art. 340 c.p.p., ultimo comma.
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