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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17296/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto che, con la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, il reato ascritto alle imputate si è estinto ai sensi dell'art. 152 c.p.. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha altresì disposto che le spese del procedimento siano a carico delle imputate, ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, c.p.p..

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Trapani del 25/02/2025 che le aveva condannate a 200 euro di ammenda ciascuna per il reato previsto dall'art. 660 c.p.. Durante il giudizio di cassazione la persona offesa ha presentato remissione di querela (11/02/2026). Inoltre, dopo il fatto è intervenuta la modifica normativa operata dal d.lgs. n.150/2022 che ha reso il reato di cui all'art. 660 c.p. perseguibile a querela della persona offesa, salvo ipotesi non rilevanti nel caso di specie.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Individua il fatto contestato; la Corte prende atto che tale fattispecie è stata successivamente resa perseguibile a querela dalla normativa sopravvenuta (d.lgs. n.150/2022), quindi la procedibilità dipende dalla querela della persona offesa.

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Ha modificato la disciplina del reato di cui all'art. 660 c.p., rendendone la perseguibilità subordinata alla querela della persona offesa; tale modifica rende rilevante la remissione di querela intervenuta per l'estinzione del reato nel caso concreto.

  • art. 152 cod. pen.

    Norma sull'estinzione del reato per remissione della querela: la Corte ha applicato questa disposizione dichiarando estinto il reato a seguito della remissione di querela.

  • art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.

    Stabilisce la regola sulla ripartizione delle spese in caso di estinzione del reato in Cassazione: la Corte ha disposto che le spese processuali siano poste a carico delle imputate.

Massime di principio

  • Se una fattispecie diventa perseguibile solo a querela (per modifica normativa sopravvenuta), la remissione di querela da parte della persona offesa estingue il reato anche se la remissione interviene nel corso del giudizio di cassazione.
  • La remissione di querela produce estinzione del reato anche quando il ricorso sia irregolare o vi sia causa di inammissibilità dell'impugnazione: l'eventuale inammissibilità non impedisce alla Corte di dichiarare l'estinzione.
  • La remissione ha efficacia anche nei confronti di altri imputati quando non risulti un rifiuto espresso o tacito della remissione da parte del querelato; non è quindi indispensabile che tutti gli imputati accettino formalmente la remissione.
  • Quando il reato è estinto per remissione di querela in Cassazione, la sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio.
  • In caso di estinzione del reato in sede di legittimità, le spese processuali possono essere poste a carico degli imputati, ai sensi dell'art. 340 c.p.p., ultimo comma.

Testo integrale

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